03/05/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2022 - sanzione pecuniaria - autorità dello Stato
La Corte di giustizia precisa che l’art. 1, lett. a), punto ii), della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che una decisione che infligge, in via definitiva, una sanzione pecuniaria ad una persona fisica e che sia stata resa da un’autorità dello Stato membro della decisione diversa da un’autorità giudiziaria, a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato membro, costituisce una «decisione», a norma di tale disposizione, nel caso in cui la normativa di detto Stato membro preveda che, in una prima fase, il ricorso avverso tale decisione sia proposto dinanzi ad un procuratore soggetto all’autorità gerarchica del Ministro della Giustizia, e che, successivamente, se tale procuratore respinge il ricorso, la persona interessata possa adire un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, purché l’accesso a detta autorità giudiziaria non sia sottoposto a condizioni tali da renderlo impossibile o eccessivamente difficile.
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03/05/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2022 - ingiunzione di pagamento
L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, vanno interpretati nel senso che «un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo, costituisce una decisione ed è esecutiva negli altri Stati membri qualora sia stata pronunciata al termine di un procedimento in contraddittorio nello Stato membro di origine e sia stata ivi dichiarata esecutiva».
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03/05/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2022 - ripristino frontiere interne
L’art. 25, par. 4 del Codice frontiere Schengen (regolamento (UE) 2016/399) non osta al ripristino temporaneo da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle frontiere interne fondato sugli articoli 25 e 27 di tale codice qualora la durata di tale ripristino superi la durata massima totale di sei mesi e non sussista una nuova minaccia che giustifichi una nuova applicazione dei periodi previsti dall’art. 25. Esso non osta nemmeno a una normativa nazionale con la quale uno Stato membro obbliga, a pena di sanzione, una persona a esibire un passaporto o una carta d’identità al momento del suo ingresso nel territorio di tale Stato membro attraverso una frontiera interna, qualora il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne nell’ambito del quale tale obbligo è imposto sia contrario a detta disposizione.
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