La Grande sezione della Corte di giustizia dichiara che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un MAE basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro 2002/584, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. Tuttavia – aggiunge la Corte – uno Stato membro può applicare una disposizione nazionale che preveda il rifiuto dell’esecuzione di un MAE qualora tale esecuzione comporti una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell’Unione, a condizione che l’ambito di applicazione di tale disposizione non ecceda quello dell’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. A tal proposito l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può verificare se un MAE sia stato emesso da un’autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l’esecuzione di tale MAE qualora ritenga che così non sia nel caso di specie; inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un MAE non può rifiutarsi di eseguire quest’ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza, a meno che: 1) da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, tenuto conto del requisito di un giudice precostituito per legge (art. 47 Carta dei diritti fondamentali), e 2) dall’altro lato, detta autorità giudiziaria constati che sussistono, nelle particolari circostanze della causa in esame, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto, in particolare, degli elementi forniti dalla persona oggetto di tale MAE, l’organo giurisdizionale chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona sia, manifestamente, privo di competenza a tal fine.
Testo integrale della sentenza