Archivio delle News dallo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia

Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia – a cura dell’Osservatorio www.slsg.unisa.it

01/03/2023 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2023 - protezione internazionale

L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento Dublino (604/2013) non trova applicazione quando esiste un rapporto di dipendenza o tra un richiedente protezione internazionale e il suo coniuge legalmente residente nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di una siffatta protezione, o tra il nascituro di tale richiedente e tale coniuge che è anche il padre di detto minore. L’art. 17, par. 1, del medesimo regolamento non osta a che la normativa di uno Stato membro imponga alle autorità nazionali competenti, per il solo motivo attinente all’interesse superiore del minore, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da una cittadina di un paese terzo qualora quest’ultima fosse in stato di gravidanza al momento della presentazione della sua domanda, sebbene i criteri enunciati agli articoli da 7 a 15 di tale regolamento designino un altro Stato membro come competente per detta domanda.

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01/03/2023 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2023 - sottrazione internazionale minori

L’art. 13 del Regolamento 2201/2003, letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale che attribuisca ad autorità non giurisdizionali il potere di ottenere la sospensione automatica, per un periodo di almeno due mesi, dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio emessa in base alla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sul gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, senza dover motivare la richiesta di sospensione.
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01/02/2023 - Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2023 - mandato di arresto europeo - rifiuto

La Grande sezione della Corte di giustizia dichiara che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un MAE basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro 2002/584, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. Tuttavia – aggiunge la Corte – uno Stato membro può applicare una disposizione nazionale che preveda il rifiuto dell’esecuzione di un MAE qualora tale esecuzione comporti una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell’Unione, a condizione che l’ambito di applicazione di tale disposizione non ecceda quello dell’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. A tal proposito l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può verificare se un MAE sia stato emesso da un’autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l’esecuzione di tale MAE qualora ritenga che così non sia nel caso di specie; inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un MAE non può rifiutarsi di eseguire quest’ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza, a meno che: 1) da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, tenuto conto del requisito di un giudice precostituito per legge (art. 47 Carta dei diritti fondamentali), e 2) dall’altro lato, detta autorità giudiziaria constati che sussistono, nelle particolari circostanze della causa in esame, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto, in particolare, degli elementi forniti dalla persona oggetto di tale MAE, l’organo giurisdizionale chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona sia, manifestamente, privo di competenza a tal fine.

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01/02/2023 - Sentenza della Corte di giustizia del 12 gennaio 2023 - trasferimenti Dublino

Chiamata a interpretare gli articoli 23 e 29 del cd. Regolamento Dublino III, la Corte ha chiarito che la scadenza del termine semestrale utile al trasferimento del soggetto interessato, applicabile alla procedura pendente tra lo Stato membro richiesto ed il primo Stato membro richiedente, valga a fissare la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale in capo allo Stato membro richiedente, anche se nel frattempo il soggetto interessato abbia presentato, in un terzo Stato membro, una nuova domanda di protezione internazionale, che abbia portato all’accoglimento, da parte dello Stato membro richiesto, di una richiesta di ripresa in carico presentata da tale terzo Stato membro; tanto purché detta competenza non sia stata trasferita a quest’ultimo Stato a motivo della scadenza di uno dei termini previsti in tale articolo 23. A seguito di un trasferimento di competenza ai sensi di quanto sopra, lo Stato membro in cui si trovi l’interessato non può procedere al suo trasferimento verso uno Stato membro diverso da quello di nuova competenza, ma può, invece, nel rispetto dei termini previsti al secondo paragrafo del richiamato art. 23, presentare a quest’ultimo Stato una richiesta di ripresa in carico. Nell’occasione, i Giudici di Lussemburgo hanno sancito anche che, in forza dell’’articolo 27, par. 1, del regolamento stesso, letto alla luce del considerando n. 19, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il soggetto che abbia presentato una domanda di protezione internazionale successivamente in tre Stati membri debba poter disporre, nel terzo di tali Stati membri, di un mezzo di ricorso effettivo e rapido, che gli consenta di far valere la circostanza che la competenza ad esaminare la sua domanda sia stata trasferita, a motivo della scadenza del termine di trasferimento, verso il secondo dei detti Stati membri.

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02/01/2023 - Sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2022 - art. 1 regolamento 1215/2012

La nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, non include l’azione di un’autorità pubblica di uno Stato membro nei
confronti di società stabilite in un altro Stato membro diretta a far accertare, sanzionare e cessare pratiche
restrittive della concorrenza nei confronti di fornitori stabiliti nel primo Stato membro, allorché detta
autorità pubblica eserciti poteri di agire in giudizio oppure poteri d’indagine che esorbitano rispetto alle
norme di diritto comune applicabili ai rapporti tra privati.

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02/01/2023 - Sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2022 - partecipazione imputato - testimone

L’art. 8, par. 1, della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con gli artt. 47, secondo comma, e 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di una normativa nazionale che consente a un giudice nazionale, qualora non sia possibile esaminare un testimone a carico nella fase giudiziale di un procedimento penale, di fondare la sua decisione di colpevolezza o innocenza dell’imputato sulla deposizione di detto testimone ottenuta in occasione di un’audizione condotta dinanzi a un giudice nel corso della fase predibattimentale di tale procedimento, ma senza la partecipazione dell’imputato o del suo difensore, a meno che sussista un motivo serio che giustifichi la mancata comparizione del testimone nella fase giudiziale del procedimento penale, che la deposizione di tale testimone non costituisca il fondamento unico o decisivo della condanna dell’imputato e che sussistano elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate a tale imputato e alla sua difesa a seguito della presa in considerazione di detta deposizione.

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02/01/2023 - Sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2022 - cittadino - estradizione

Gli articoli 18 e 21 TFUE impongono a uno Stato membro destinatario di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva di un cittadino di un altro Stato membro con residenza permanente nel primo Stato membro, il cui diritto nazionale vieta soltanto l’estradizione dei propri cittadini al di fuori dell’Unione europea e prevede la possibilità che tale pena sia eseguita sul suo territorio a condizione che lo Stato terzo vi acconsenta, di cercare attivamente di procurarsi tale consenso dello Stato terzo autore della domanda di estradizione, utilizzando tutti i meccanismi di cooperazione e di assistenza in materia penale di cui esso dispone nell’ambito delle sue relazioni con detto Stato terzo; qualora un simile consenso non fosse ottenuto, il primo Stato membro può procedere all’estradizione del cittadino dell’Unione, conformemente agli obblighi ad esso incombenti in applicazione di una convenzione internazionale, purché tale estradizione non pregiudichi i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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01/12/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre 2022 - atto di divorzio

Un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d’origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coni... [ Leggi tutto ]

01/12/2022 - Sentenza della Corte di giustizia dell'8 novembre 2022 - trattenimento immigrati

L’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE, l’articolo 9 della direttiva 2013/33/UE e l’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d’ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall’interessato.

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01/12/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2022 - riciclaggio - terrorismo

La Corte di giustizia con tale sentenza puntualizza che l’art. 1, punto 15, lett. c), della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (U... [ Leggi tutto ]

02/11/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2022 - rimpatri - trattenimento

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva rimpatri (2008/115/CE) non consente a uno Stato membro di disporre il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare sulla sola base di un criterio generale vertente sul rischio che l’esecuzione effettiva dell’allontanamento sia compromessa, senza che sia soddisfatto uno dei motivi di trattenimento specifici previsti e chiaramente definiti dalla normativa volta a recepire tale disposizione nel diritto nazionale.

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01/10/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2022 - diritto a presenziare al processo

In sede di rinvio pregiudiziale la Corte di giustizia interpreta l’art. 8, par. 1, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali nel senso che non osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per gli indagati e imputati nell’ambito di un procedimento penale di presenziare al proprio processo; inoltre, precisa che l’art. 8, par. 2, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che consenta lo svolgimento di un processo in assenza dell’indagato o imputato, mentre tale persona si trova al di fuori di tale Stato membro e nell’impossibilità di entrare nel territorio di quest’ultimo a causa di un divieto d’ingresso emesso nei suoi confronti dalle autorità competenti di detto Stato membro.

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01/10/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2022 - ingiunzione di pagamento europea

Gli articoli 16, 20 e 26 del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2421, non ostano all’applicazione di una normativa nazionale, adottata al momento dell’insorgenza della pandemia da COVID-19, che ha interrotto i termini processuali in materia civile per circa cinque settimane, al convenuto per presentare opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento europea. 

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01/10/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2022 - soggiornante di lungo periodo

La nozione di soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», menzionata dall’art. 3, par. 2, lett. e) della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, è una nozione autonoma di diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri. Tale nozione, secondo la Corte, non comprende il soggiorno del cittadino di un paese terzo effettuato ai sensi dell’articolo 20 TFUE nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino interessato dell’Unione possiede la cittadinanza.

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02/09/2022 - Sentenza della Corte di giustizia dell'1 agosto 2022 - residenza abituale - minori

Secondo l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, ai fini della determinazione della residenza abituale, non è idonea a costituire un elemento determinante la qualità di agenti contrattuali dell’Unione europea dei coniugi, con sede di servizio in una delegazione di quest’ultima presso uno Stato terzo e rispetto ai quali si afferma che godono dello status diplomatico in detto Stato terzo. Ai fini della determinazione della residenza abituale di un minore, il collegamento costituito dalla cittadinanza della madre nonché dalla residenza di quest’ultima, precedente alla celebrazione del matrimonio, nello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale investita di una domanda in materia di responsabilità genitoriale non è rilevante, mentre è insufficiente la circostanza che i figli minorenni siano nati in tale Stato membro e ne possiedano la cittadinanza.

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02/09/2022 - Sentenza della Corte di giustizia dell'1 agosto 2022 - diritto informazione - procedimenti penali

La Corte di giustizia precisa che l’art. 2, par. 1, e l’art. 3, par. 1, della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, nonché l’art. 3, par. 1, lett. d), della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell’art. 47 e dell’art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in forza della quale la violazione dei diritti sanciti da dette disposizioni di tali direttive deve essere invocata dal beneficiario di detti diritti entro un termine determinato, a pena di decadenza, quando questo termine inizia a decorrere ancor prima che l’interessato sia stato informato, in una lingua che egli parla o comprende, da un lato, dell’esistenza e della portata del suo diritto all’interpretazione e alla traduzione e, dall’altro, dell’esistenza e del contenuto del documento fondamentale in questione nonché degli effetti collegati a quest’ultimo.

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02/09/2022 - Sentenza della Corte di giustizia dell'1 agosto 2022 - navi da carico - salvataggio in mare

La Corte di giustizia ha affermato, inter alia, che la direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2110 sia applicabile a navi che, pur essendo classificate e certificate come navi da carico da parte dello Stato di bandiera, sono in pratica utilizzate sistematicamente da un’organizzazione umanitaria per un’attività non commerciale di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare; tale direttiva osta a che una normativa nazionale che assicura la sua trasposizione nel diritto interno limiti la sua applicabilità alle sole navi utilizzate a fini commerciali. Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, nell’ipotesi in cui sia accertato che navi utilizzate, in pratica, per un’attività sistematica di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare, pur essendo state classificate e certificate come navi da carico da parte di uno Stato membro che riveste la qualità di Stato di bandiera, sono state gestite in modo da costituire un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, lo Stato membro che riveste la qualità di Stato di approdo non può subordinare il mancato fermo di tali navi o la revoca di siffatto fermo alla condizione che queste ultime dispongano di certificati idonei a tale attività e rispettino tutte le prescrizioni corrispondenti. Per contro, tale Stato può imporre azioni correttive determinate in materia di sicurezza, di prevenzione dell’inquinamento, nonché di condizioni di vita e di lavoro a bordo, purché tali azioni correttive siano giustificate dall’esistenza di carenze che rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente e che comportano l’impossibilità di navigare in condizioni idonee a garantire la sicurezza in mare. Siffatte azioni correttive devono altresì essere adeguate, necessarie e proporzionate a tal fine. Inoltre, la loro adozione e la loro attuazione da parte dello Stato di approdo devono essere oggetto di una leale cooperazione con lo Stato di bandiera, nel rispetto dei poteri rispettivi di tali due Stati.

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29/07/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2022 - controversie in materia di responsabilità genitoriale

Secondo l’interpretazione della Corte, un giudice di uno Stato membro, investito di una controversia in materia di responsabilità genitor... [ Leggi tutto ]

29/07/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2022 - mandato di arresto europeo

L’art. 2, par. 4, e l’art. 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI devono essere interpretati nel senso che la condizione della doppia incriminabilità del fatto, prevista da tali disposizioni, è soddisfatta nel caso in cui un mandato d’arresto europeo sia emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta per fatti che integrano, nello Stato membro emittente, un reato che richiede che tali fatti ledano un interesse giuridico tutelato in tale Stato membro, quando i suddetti fatti costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione, reato del quale la lesione di tale interesse giuridico tutelato non è un elemento costitutivo. Inoltre, l’art. 2, par. 4, e l’art. 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584, letti alla luce dell’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, quando tale pena è stata inflitta, nello Stato membro emittente, per la commissione, da parte della persona ricercata, di un reato unico composto da più fatti di cui solo una parte costituisce reato nello Stato membro di esecuzione.

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02/07/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 2 giugno 2022 - certificato successorio europeo

Secondo gli articoli 13 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da un erede dinanzi ad un organo giurisdizionale del proprio Stato membro di residenza abituale è considerata valida quanto alla forma qualora siano stati rispettati i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo giurisdizionale, senza che essa debba soddisfare, ai fini di tale validità, i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione.

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02/07/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 30 giugno 2022 - mandato di arresto europeo

La Corte asserisce che gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, il diritto di libera circolazione e di soggiorno nonché i principi di equivalenza e di fiducia reciproca devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria emittente di un mandato d’arresto europeo, adottato in forza della decisione quadro 2002/584/GAI, non ha alcun obbligo di trasmettere alla persona oggetto di tale mandato d’arresto la decisione nazionale relativa all’arresto di tale persona e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione, fintantoché detta persona si trova nello Stato membro di esecuzione di detto mandato d’arresto e non è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro emittente del medesimo. Inoltre, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che impone all’autorità giudiziaria emittente di procedere, quanto più possibile, ad un’interpretazione conforme del suo diritto nazionale che le consenta di garantire un risultato compatibile con lo scopo perseguito dalla decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, la quale osta a che, in forza del diritto nazionale, tale autorità sia tenuta a trasmettere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, la decisione nazionale relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione.

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02/07/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 9 giugno 2022 - Brexit - cittadinanza

Dal momento del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione (1° febbraio 2020), i cittadini di tale Stato che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione non beneficiano più dello status di cittadino dell’Unione né, in particolare, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 22 TFUE, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza, anche qualora siano altresì privati, in forza del diritto dello Stato di cui sono cittadini, del diritto di voto alle elezioni indette da quest’ultimo Stato. In tal senso la Corte interpreta gli articoli 9 e 50 TUE, nonché gli articoli da 20 a 22 TFUE, in combinato disposto con l’accordo sul recesso, ritenendo inoltre non sussistente alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso stesso.

 

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03/06/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022 - confisca

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 8, par. 1, della direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale, quando dei beni sono congelati quali sospetti beni strumentali o proventi da reati, il proprietario di tali beni, terzo in buona fede, non è legittimato, durante la fase giudiziale del procedimento penale, a proporre dinanzi al giudice competente una domanda di restituzione di detti beni. Inoltre, l’art. 4, par. 1, della direttiva 2014/42 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che esclude la confisca di un bene appartenente ad un terzo in buona fede ed utilizzato come bene strumentale di un reato, anche quando detto bene sia stato messo da tale terzo stabilmente a disposizione dell’imputato.

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01/06/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022 - obbligazioni alimentari

Ai fini della determinazione della legge applicabile al credito alimentare di un figlio minorenne trasferito da uno dei suoi genitori nel territorio di uno Stato membro, secondo l’articolo 3 del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, la circostanza che un giudice di tale Stato membro abbia ordinato, nell’ambito di un procedimento distinto, il ritorno di tale minore nello Stato in cui risiedeva abitualmente con i genitori immediatamente prima del suo trasferimento, non è sufficiente a impedire che detto minore possa acquisire la residenza abituale nel territorio di tale Stato membro.

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01/06/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 5 maggio 2022 - ricongiungimento familiare

In virtù dell’art. 20 TFUE, uno Stato membro non può respingere una domanda di ricongiungimento familiare presentata in favore di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino “statico” dell’Unione, per il solo motivo che quest’ultimo non dispone delle risorse sufficienti affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale nazionale, senza che si sia esaminata la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra il cittadino europeo e il familiare di natura tale da far sì che, in caso di diniego della concessione di un diritto di soggiorno derivato a quest’ultimo, il primo sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione europea considerato nel suo insieme e sarebbe in tal modo privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status di cittadino dell’Unione.

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03/05/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2022 - sanzione pecuniaria - autorità dello Stato

La Corte di giustizia precisa che l’art. 1, lett. a), punto ii), della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che una decisione che infligge, in via definitiva, una sanzione pecuniaria ad una persona fisica e che sia stata resa da un’autorità dello Stato membro della decisione diversa da un’autorità giudiziaria, a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato membro, costituisce una «decisione», a norma di tale disposizione, nel caso in cui la normativa di detto Stato membro preveda che, in una prima fase, il ricorso avverso tale decisione sia proposto dinanzi ad un procuratore soggetto all’autorità gerarchica del Ministro della Giustizia, e che, successivamente, se tale procuratore respinge il ricorso, la persona interessata possa adire un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, purché l’accesso a detta autorità giudiziaria non sia sottoposto a condizioni tali da renderlo impossibile o eccessivamente difficile.

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03/05/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2022 - ingiunzione di pagamento

L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, vanno interpretati nel senso che «un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo, costituisce una decisione ed è esecutiva negli altri Stati membri qualora sia stata pronunciata al termine di un procedimento in contraddittorio nello Stato membro di origine e sia stata ivi dichiarata esecutiva».

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03/05/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2022 - ripristino frontiere interne

L’art. 25, par. 4 del Codice frontiere Schengen (regolamento (UE) 2016/399) non osta al ripristino temporaneo da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle frontiere interne fondato sugli articoli 25 e 27 di tale codice qualora la durata di tale ripristino superi la durata massima totale di sei mesi e non sussista una nuova minaccia che giustifichi una nuova applicazione dei periodi previsti dall’art. 25. Esso non osta nemmeno a una normativa nazionale con la quale uno Stato membro obbliga, a pena di sanzione, una persona a esibire un passaporto o una carta d’identità al momento del suo ingresso nel territorio di tale Stato membro attraverso una frontiera interna, qualora il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne nell’ambito del quale tale obbligo è imposto sia contrario a detta disposizione.

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03/04/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 24 marzo 2022 - reciproco riconoscimento sentenze penali - Irlanda

Con tale sentenza la Corte di giustizia dichiara che l’Irlanda, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea e non avendo notificato il testo di tali disposizioni alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 29, parr. 1 e 2 di tale decisione quadro, ai sensi del quale “1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 5 dicembre 2011. 2. Gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni dalla Commissione, il Consiglio esamina entro il 5 dicembre 2012 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro”.

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02/04/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 24 marzo 2022 - procedura insolvenza - trasferimento centro interessi debitore

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza, dispone che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza principale conserva una competenza esclusiva rispetto ad essa qualora il centro degli interessi principali del debitore sia trasferito in un altro Stato membro, dopo la presentazione di tale domanda, ma prima che detto giudice si sia pronunciato su quest’ultima.

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02/04/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2022 - cittadinanza europea - minori

Né il minore, cittadino dell’Unione, che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente né il genitore che ne ha l’effettivo affidamento sono tenuti a disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2004/38/CE, al fine di conservare il loro diritto di soggiorno nello Stato ospitante. In tal senso la Corte di giustizia interpreta l’art. 21 e l’art. 16, par. 1, della direttiva citata. Per quanto riguarda i periodi anteriori all’acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte del suddetto minore, sia quest’ultimo, qualora il diritto di soggiorno sia per lui invocato in base a detto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sia il genitore che ne ha l’effettivo affidamento devono disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, ai sensi di tale direttiva.

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02/03/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 22 febbraio 2022 - mandato di arresto europeo

L’art. 1, parr. 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo dispone di elementi che attestano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate concernenti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto riguarda segnatamente la procedura di nomina dei membri di tale potere, la suddetta autorità può rifiutare la consegna della persona in parola soltanto laddove: nell’ambito di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, detta autorità constata che sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla composizione del collegio giudicante che ha conosciuto della sua causa penale o di qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità di siffatto collegio, il diritto fondamentale della stessa persona a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, sancito dall’art. 47, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia stato violato, e  nell’ambito di un MAE emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, questa stessa autorità constata che sussistono, nelle particolari circostanze della causa, seri e comprovati motivi di ritenere che la persona in parola corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del diritto fondamentale di cui trattasi.

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02/03/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 10 febbraio 2022 - scioglimento matrimonio

Tenuto conto dell’obiettivo diretto a garantire la sussistenza di un collegamento effettivo tra l’attore e lo Stato membro i cui giudici esercitano la competenza a statuire sullo scioglimento del vincolo matrimoniale secondo il regolamento n. 2201/2003, la distinzione in esso operata all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, sulla base del criterio della cittadinanza dell’attore, non costituisce una differenza di trattamento in base alla nazionalità vietata dall’articolo 18 TFUE.

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02/03/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 22 febbraio 2022 - rigetto domande protezione internazionale

Letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 33, par. 2, lettera a), della cd. direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE) non osta a che uno Stato membro eserciti la facoltà offerta da tale disposizione di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che al richiedente è già stato concesso lo status di rifugiato da parte di un altro Stato membro, qualora tale richiedente sia il padre di un minore non accompagnato che ha ottenuto il beneficio della protezione sussidiaria nel primo Stato membro, fatta salva, tuttavia, l’applicazione dell’articolo 23, par. 2, della cd. direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE).

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03/01/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2021 - mandato di arresto europeo

Con tale sentenza la Corte di giustizia chiarisce che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere inter... [ Leggi tutto ]

03/01/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2021 - competenza giurisdizionale - risarcimento danno

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, permette ad una persona, i cui diritti sia lesi a causa della diffusione di frasi denigratorie su Internet, di richiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio tali frasi sono o erano accessibili, il risarcimento del danno che le sarebbe stato causato, sebbene tali giudici non siano competenti a conoscere della domanda di rettifica e di rimozione.

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03/01/2022 - Sentenza della Corte di giustizia del 14 dicembre 2021 - genitori stesso sesso - libertà di circolazione

Nel caso di un minore, cittadino dell’Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall’altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In tal senso va interpretato l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, gli articoli 20 e 21 TFUE nonché gli articoli 7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE.

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02/12/2021 - Sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2021 - separazione massa fallimentare

La Corte di giustizia fornisce un’interpretazione dell’articolo 49 TFUE secondo cui tale disposizione osta alla normativa di uno Stato membro che subordina la separazione, in linea di principio integrale e automatica, dalla massa fallimentare di diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico al requisito che, al momento del fallimento, il piano di cui trattasi sia stato autorizzato a fini fiscali in tale Stato. Ciò quando tale requisito è imposto in una situazione in cui un cittadino dell’Unione il quale, prima del proprio fallimento, abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione stabilendosi in modo permanente in questo stesso Stato al fine di esercitare in esso un’attività economica autonoma, percepisce diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico costituito e autorizzato a fini fiscali nel suo Stato membro d’origine, fatta salva l’ipotesi in cui la restrizione alla libertà di stabilimento che detta disposizione nazionale comporta sia giustificata in quanto risponde a un motivo imperativo di interesse generale, è atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo che persegue e non va oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

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02/12/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 2021 - Art. 19 TUE - distacco magistrati

La Corte di giustizia puntualizza che l’art. 19, par. 1, co. 2, TUE, letto alla luce dell’art. 2 TUE, nonché l’art. 6, parr. 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di quest’ultimo.

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02/12/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 25 novembre 2021 - residenza abituale - scioglimento matrimonio

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, va interpretato nel senso che «un coniuge che divide la propria vita tra due Stati membri può avere la propria residenza abituale in uno solo di tali Stati membri, cosicché solo i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situata tale residenza abituale sono competenti a statuire sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale».

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03/11/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 9 ottobre 2021 - giurisdizione - esecuzione appalti

Secondo l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, un’azione cautelare promossa e proseguita, secondo le norme di diritto comune, dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, vertente su penali a titolo dell’esecuzione di un contratto di lavori di costruzione di una superstrada pubblica concluso al termine di una procedura di aggiudicazione di appalti nell’ambito della quale l’amministrazione aggiudicatrice è un’autorità pubblica, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale». Inoltre, ai sensi dell’articolo 35 del regolamento una domanda di provvedimenti provvisori o cautelari va esaminata alla luce della legge dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita.

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03/11/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2021 - detenzione stupefacenti - congelamento e confisca beni

La direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea deve essere interpretata nel senso che la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, anche quando tutti gli elementi inerenti alla commissione di questo reato si collocano all’interno di un unico Stato membro. Inoltre, la medesima direttiva deve essere interpretata nel senso che non prevede unicamente la confisca dei beni che costituiscono un vantaggio economico derivante dal reato per il quale l’autore dello stesso è stato condannato, ma contempla altresì la confisca dei beni appartenenti a tale autore del reato relativamente ai quali il giudice nazionale investito della causa sia convinto che derivano da altre condotte criminose, nel rispetto delle garanzie previste dall’art. 8, par. 8, di tale direttiva e a condizione che il reato di cui detto autore è stato dichiarato colpevole figuri tra quelli elencati all’art. 5, par. 2, di detta direttiva e sia suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico ai sensi di quest’ultima. Infine, l’art. 8, parr. 1, 7 e 9, della direttiva 2014/42, letto in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, la quale permetta la confisca, a favore dello Stato, di un bene di cui si affermi che appartiene ad una persona diversa dall’autore del reato, senza che tale persona abbia la facoltà di intervenire quale parte nel procedimento di confisca.

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03/11/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 28 ottobre 2021 - stranieri - benefici

Una normativa di uno Stato membro può escludere dal beneficio di una carta concessa alle famiglie che dà la possibilità di ottenere sconti o riduzioni tariffarie in occasione dell’acquisto di beni e servizi forniti da soggetti pubblici o privati che hanno concluso una convenzione con il governo di tale Stato membro i cittadini di paesi terzi contemplati dalle direttive 2011/98/UE (titolari di permesso unico) e 2009/50/CE (lavoratori altamente qualificati). Neppure l’articolo 11, par. 1, lett. d) della direttiva 2003/109/CE (relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo) osta a una tale normativa, purché una siffatta carta non rientri, secondo la normativa nazionale di tale Stato membro, nelle nozioni di «prestazioni sociali», di «assistenza sociale» o di «protezione sociale». Secondo la Corte, l’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE (cd. Direttiva qualifiche) osta a una normativa siffatta qualora detta carta rientri in un regime di assistenza istituito da autorità pubbliche, al quale ricorre un individuo che non disponga di risorse sufficienti a far fronte ai bisogni elementari propri e a quelli della sua famiglia. Infine, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/98 e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/50 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una siffatta normativa.

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01/10/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021 - ordine europeo di indagine - procura

La Corte nel dichiarare irricevibile la questione pregiudiziale presentata nell’ambito di una domanda di esecuzione, in Italia, di un ordine europeo di indagine chiarisce che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi è pendente una controversia e se essi sono chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione avente carattere giurisdizionale. Orbene, quando agisce in qualità di autorità di esecuzione di un ordine europeo di indagine, ai sensi dell’art. 2, lett. d), della direttiva 2014/41, una Procura italiana, quale la Procura di Trento, non è chiamata a dirimere una controversia e non può, di conseguenza, essere considerata come soggetto esercitante una funzione giurisdizionale. 

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01/10/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 30 settembre 2021 - contratto tra professionista e consumatore

L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità europea con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, determina la competenza nel caso in cui il professionista e il consumatore, parti di un contratto stipulato con un consumatore, fossero domiciliati, al momento della conclusione di tale contratto, nello stesso Stato vincolato da tale Convenzione, e in cui un elemento di estraneità del rapporto giuridico si sia manifestato solo dopo detta conclusione, a causa del successivo trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato da tale convenzione.

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01/10/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021 - assegno di natalità e di maternità

Nel rispondere al quesito pregiudiziale posto dalla Corte costituzionale italiana, la Corte di giustizia afferma che l’articolo 12, par. 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE (relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro) è da interpretarsi nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi - di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva - dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa.

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02/09/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 2 agosto 2021 - trasferimento illecito - figli

Secondo l’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, non può costituire un trasferimento illecito o un mancato ritorno illecito la situazione in cui uno dei genitori, senza il consenso dell’altro genitore, si trova a dover portare il figlio dal suo Stato di residenza abituale in un altro Stato membro in esecuzione di una decisione di trasferimento adottata dal primo Stato membro sulla base del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

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02/08/2021 - Sentenza della Corte di giustizia dell'1 luglio 2021 - certificato successorio europeo "a tempo indeterminato"

Alla luce dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, una copia autentica del certificato successorio europeo, recante la dicitura «a tempo indeterminato», è valida per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio e produce i suoi effetti, ai sensi dell’articolo 69 di tale regolamento, se essa era valida al momento della sua presentazione iniziale all’autorità competente. Il certificato successorio europeo produce effetti nei confronti di tutte le persone in esso indicate nominativamente, anche di quelle che non abbiano richiesto loro stesse il suo rilascio.

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02/08/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021 - assistenza sociale - cittadini inattivi

La Grande Sezione, interrogata in via pregiudiziale, ha sancito, con tale sentenza, che la corretta interpretazione dell’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non osti all’applicabilità della regolamentazione di uno Stato membro ospitante che escluda dal godimento del beneficio delle prestazioni di assistenza sociale i cittadini dell'Unione economicamente inattivi che non abbiano risorse sufficienti ed ai quali tale Stato abbia concesso un diritto di soggiorno temporaneo, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro interessato che si trovino nella stessa situazione. Tuttavia, ha precisato la Corte, quando un cittadino dell'Unione risieda legalmente, a norma del diritto nazionale, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine, le autorità nazionali competenti a concedere prestazioni di assistenza sociale sono tenute a verificare che il rifiuto nella concessione di tali benefici non espongano il soggetto interessato, così come i bambini ad esso affidati, ad un rischio concreto ed attuale di violazione dei diritti fondamentali, quali sono sanciti dagli articoli 1, 7 e 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea; in particolare, quando il soggetto interessato non disponga delle risorse minime per soddisfare le esigenze sue e quelle dei suoi figli e risulti isolato, le autorità dello Stato ospitante devono garantire che, pur in caso di diniego d’accesso alle prestazioni di assistenza sociale, egli possa comunque vivere con i propri figli in condizioni dignitose. Nell'ambito di tale esame, dette autorità possono prendere in considerazione tutte le modalità di assistenza previste dalla legislazione nazionale di cui il cittadino interessato ed i suoi figli possano effettivamente beneficiare.

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01/07/2021 - Sentenza della Corte del 17 giugno 2021 - competenza giurisdizionale - risarcimento

Secondo l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona che sostiene che i suoi diritti della personalità sono stati violati da un contenuto messo in rete su un sito Internet è competente a conoscere, per la totalità del danno lamentato, di un’azione di risarcimento da essa intentata solo qualora tale contenuto contenga informazioni oggettive e verificabili che permettono di identificare, direttamente o indirettamente, la stessa in quanto individuo.

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01/07/2021 - Sentenza della Corte del 22 giugno 2021 - cittadini europei - allontanamento

Nell’interpretare gli articoli 20 e 21 TFUE e la direttiva 2004/38/CE, la Corte di giustizia ritiene che: -  con essi non contrasti una normativa nazionale che applica ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari, in pendenza del termine loro concesso per lasciare il territorio dello Stato membro ospitante a seguito dell’adozione nei loro confronti di una decisione di allontanamento per motivi di ordine pubblico, o durante il periodo di proroga di tale termine, disposizioni volte ad evitare il rischio di fuga che sono simili a quelle applicate ai cittadini di paesi terzi, in recepimento della direttiva 2008/115/CE, purché non siano meno favorevoli rispetto a queste ultime e rispettino i principi generali previsti all’articolo 27 della direttiva 2004/3; - essi ostano a una normativa nazionale che applica ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari, che dopo la scadenza del termine impartito o della proroga di tale termine non si siano conformati a una decisione di allontanamento adottata nei loro confronti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, una misura di trattenimento ai fini dell’allontanamento della durata massima di otto mesi, durata che è identica a quella applicabile nel diritto nazionale ai cittadini di paesi terzi che non si siano conformati a una decisione di rimpatrio adottata per tali motivi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115.

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03/06/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2021 - arresto provvisorio avviso rosso

L’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, nonché l’art. 21, par. 1, TFUE, letti alla luce dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’arresto provvisorio, da parte delle autorità di uno Stato parte dell’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, o da parte di quelle di uno Stato membro, di una persona interessata da un avviso rosso pubblicato dall’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) su richiesta di uno Stato terzo, a meno che non sia accertato, in una decisione giudiziaria definitiva adottata in uno Stato parte di detto accordo o in uno Stato membro, che tale persona è già stata giudicata in via definitiva rispettivamente da uno Stato parte del suddetto accordo o da uno Stato membro per gli stessi fatti su cui si basa detto avviso rosso.  Inoltre, le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, lette alla luce dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano al trattamento dei dati personali contenuti in un avviso rosso emesso dall’Interpol, fintanto che non sia stato accertato, con decisione giudiziaria definitiva adottata in uno Stato parte dell’Accordo fra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, o in uno Stato membro, che con riferimento ai fatti su cui detto avviso si basa si applica il principio del ne bis in idem, purché un simile trattamento soddisfi le condizioni previste da tale direttiva, in particolare in quanto esso è necessario per l’esecuzione di un compito di un’autorità competente, ai sensi dell’art. 8, par. 1, della suddetta direttiva.

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03/06/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2021 - competenza giurisdizionale

Secondo l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, l’insorgenza diretta, su un conto d’investimento, di un danno puramente economico risultante da decisioni d’investimento adottate a seguito di informazioni facilmente accessibili a livello mondiale, ma inesatte, incomplete o fuorvianti provenienti da una società internazionale quotata in borsa non consente di presupporre, sulla base della concretizzazione del danno, la competenza internazionale di un giudice dello Stato membro ove è stabilita la banca o la società d’investimento sul cui registro è iscritto il conto, laddove detta società non era sottoposta a obblighi legali di pubblicità in tale Stato membro.

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03/06/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2021 - doppia domanda di protezione internazionale

Contrasta con l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della cd. direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, la normativa nazionale che prevede la possibilità di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui precedente domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, rivolta a uno Stato terzo che attua il regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Regolamento Dublino III), sia stata respinta da tale Stato terzo.

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03/05/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 15 aprile 2021 - cumulo pene

Il combinato disposto dell’art. 8, parr. da 2 a 4, dell’art. 17, parr. 1 e 2, e dell’art. 19 della decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che consente l’emissione di una sentenza cumulativa che ricomprenda non soltanto una o più pene irrogate in precedenza a carico dell’interessato nello Stato membro in cui tale sentenza cumulativa è resa, ma anche una o più pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro e che sono eseguite, in forza di suddetta decisione quadro, nel primo Stato membro. Una siffatta sentenza cumulativa non può tuttavia condurre ad un adattamento della durata o della natura di queste ultime pene che ecceda i rigorosi limiti previsti all’art. 8, parr. da 2 a 4, di detta decisione quadro; ad una violazione dell’obbligo, imposto dall’art. 17, par. 2, di quest’ultima, di dedurre integralmente il periodo di privazione della libertà già eventualmente scontato dalla persona condannata nello Stato di emissione dalla durata totale della privazione della libertà personale da eseguire nello Stato di esecuzione; o ad una revisione delle pene irrogate a suo carico in un altro Stato membro, in violazione dell’art. 19, par. 2, della decisione quadro in parola.

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03/05/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 15 aprile 2021 - obbligazioni alimentari

Secondo l’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, esso si applica soltanto alle decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali nazionali in quegli Stati che erano già membri dell’Unione europea alla data di adozione di tali decisioni.

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03/05/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 20 aprile 2021 - nomina dei giudici

La Corte di giustizia interpreta l’art. 19, par. 1, secondo comma, TUE ritenendolo applicabile in una causa in cui un giudice nazionale sia investito di un ricorso previsto dal diritto nazionale e diretto a che tale giudice si pronunci sulla conformità al diritto dell’Unione di disposizioni nazionali che disciplinano la procedura di nomina dei giudici dello Stato membro cui detto giudice appartiene. Ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, deve essere debitamente preso in considerazione l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Inoltre, lo stesso art. 19, par. 1, secondo comma, TUE non osta a disposizioni nazionali che conferiscono al Primo ministro dello Stato membro interessato un potere decisivo nel processo di nomina dei giudici, prevedendo al contempo l’intervento, in tale processo, di un organo indipendente incaricato, segnatamente, di valutare i candidati ad un posto di giudice e di fornire un parere a tale Primo ministro.

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02/04/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2021 - MAE - pubblico ministero

La Corte precisa che l’art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza della Corte, deve essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo finalizzato all’esercizio di un’azione penale non sono soddisfatti qualora tanto il MAE  quanto la decisione giudiziaria sulla quale esso si innesta siano emessi da un pubblico ministero qualificabile come «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’art. 6, par. 1, di tale decisione quadro, ma non possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata ad opera dello Stato membro di esecuzione.

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02/04/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 25 marzo 2021 - minori - residenza abituale in Stato terzo

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 non è applicabile a una situazione in cui il minore ha, al momento della presentazione di una domanda relativa alla responsabilità genitoriale, acquisito la sua residenza abituale in un terzo Stato in seguito al trasferimento. In tale situazione, la competenza giurisdizionale dovrà essere determinata conformemente alle Convenzioni internazionali applicabili o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento.

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02/04/2021 - Sentenza della Corte di giustizia dell'11 marzo 2021 - rimpatri - minori

Gli Stati membri devono tenere in debita considerazione l’interesse superiore del minore prima di adottare una decisione di rimpatrio, accompagnata da un divieto d’ingresso, anche qualora il destinatario di tale decisione non sia un minore, bensì il padre di quest’ultimo. In tal senso necessita di essere interpretato l’art. 5 della cd. direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE) in combinato disposto con l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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02/03/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 2021 - competenza in materia di contratti individuali di lavoro

La Corte precisa che le disposizioni contenute nella sezione 5 del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, intitolato «Competenza in materia di contratti individuali di lavoro», si applicano ad un ricorso giurisdizionale di un lavoratore dipendente domiciliato in uno Stato membro contro un datore di lavoro domiciliato in un altro Stato membro nel caso in cui il contratto di lavoro è stato negoziato e concluso nello Stato membro del domicilio del lavoratore e prevedeva che il luogo di esecuzione del lavoro si trovasse nello Stato membro del datore di lavoro, anche se tale lavoro non è stato eseguito per un motivo imputabile a quest’ultimo. In tali tipi di ricorso, le disposizioni del capo II del regolamento n. 1215/2012 ostano all’applicazione delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che tali norme si rivelino più vantaggiose per il lavoratore.

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02/03/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 24 febbraio 2021 - rimpatri - trattenimento amministrativo

Nella sentenza in commento, la Corte ha chiarito che la corretta interpretazione degli articoli 3, 4, 6 e 15 della direttiva 2008/115 (cd. direttiva rimpatri), non osti a che uno Stato membro sottoponga a trattenimento amministrativo il cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel suo territorio sia irregolare, al fine di procedere al suo trasferimento forzato verso un altro Stato membro nel quale egli goda invece dello status di rifugiato, laddove il soggetto interessato si sia rifiutato di ottemperare all’ordine impartitogli in tal senso e non sia possibile adottare nei suoi confronti una decisione di rimpatrio.

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02/03/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 2 febbraio 2021 - rifiuto di rispondere - sanzioni a carattere penale

La Corte di giustizia precisa che l’art. 14, par. 3, della direttiva 2003/6/CE relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e l’art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell’ambito di un’indagine svolta nei suoi confronti dall’autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale.

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01/02/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 20 gennaio 2021 - status rifugiato - cessazione

L’articolo 11 della direttiva 2004/83/CE (cd. direttiva qualifiche) va interpretato nel senso che la «protezione» prevista da tale disposizione con riferimento alla cessazione dello status di rifugiato deve rispondere agli stessi requisiti risultanti, per quanto riguarda il riconoscimento di tale status, dall’articolo 2, lettera c), di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2. Inoltre, un eventuale sostegno sociale ed economico garantito da soggetti privati, quali la famiglia o il clan del cittadino di un paese terzo interessato, non risponde ai requisiti di protezione risultanti da tali disposizioni e non assume pertanto rilevanza al fine di valutare l’effettività o la disponibilità della protezione offerta dallo Stato, né al fine di determinare il persistere di un timore fondato di essere perseguitato.

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01/02/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2021 - MAE - autorità emittente

L’art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/CAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che la qualità di “autorità giudiziaria emittente” non è soggetta all’esistenza di un controllo giurisdizionale della decisione di emettere il MAE e della decisione nazionale cui accede. Inoltre, l’art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che un MAE deve essere considerato invalido se non è basato su un “mandato d’arresto [nazionale] o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva avente la stessa forza”, ai sensi della presente disposizione. In assenza di disposizioni nella legislazione dello Stato membro emittente che prevedano un ricorso giurisdizionale allo scopo di monitorare le condizioni alle quali un MAE è stato emesso da un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia nello Stato membro non è essa stessa un tribunale, la decisione quadro 2002/584, letta alla luce del diritto alla tutela giudiziaria effettiva, garantito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale investito di un appello di contestare la legittimità del mantenimento della custodia cautelare di “una persona che è stata consegnata in base ad un mandato d’arresto europeo emesso sulla base di un atto nazionale che non può essere qualificato come mandato d’arresto [nazionale] o altra decisione esecuzione giudiziaria avente la stessa forza”, ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. c), di tale decisione quadro, e in cui viene sollevato un motivo vertente sull’invalidità del mandato d’arresto europeo ai sensi del diritto dell’Unione, per dichiararsi competente a svolgere tale controllo di validità. Spetta, quindi, al giudice del rinvio decidere, conformemente al proprio diritto nazionale, quali conseguenze potrebbe avere l’assenza di un siffatto atto nazionale, quale base giuridica del mandato d’arresto europeo in questione, ovvero se mantenere o meno l’imputato in custodia cautelare.

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03/01/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 10 dicembre 2020 - qualità di consumatore

Secondo l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una persona fisica domiciliata in uno Stato membro, la quale abbia concluso con una società stabilita in un altro Stato membro un contratto per giocare a poker su Internet, non perde la qualità di «consumatore».

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03/01/2021 - Sentenza della Corte di giustizia dell'8 dicembre 2020 - ordine europeo di indagine penale

La Corte di giustizia precisa che l’art. 1, par. 1, e l’art. 2, lett. c), della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di “autorità giudiziaria” e di “autorità di emissione”, ai sensi delle disposizioni sopra citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra il pubblico ministero o la procura e il potere esecutivo di tale Stato, e dall’esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere, nell’ambito dell’adozione di un ordine europeo di indagine.

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03/01/2021 - Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020 - cittadinanza europea - estradizione

La Grande Sezione ha dichiarato che il disposto degli articoli 18 e 21 TFUE risulti applicabile anche alla situazione di un cittadino dell’Union... [ Leggi tutto ]

03/12/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2020 - regolamento 1215/2012 - posizione dominante

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, trova applicazione in un’azione diretta a inibire determinate pratiche fondate su un abuso di posizione dominante, messe in atto nell’ambito del rapporto contrattuale, in violazione del diritto della concorrenza.

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02/12/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2020 - autorità giudiziaria dell'esecuzione

Con tale sentenza la Corte di giustizia dichiara che la nozione di “autorità giudiziaria dell’esecuzione”, ai sensi dell’art. 6, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata nel senso che comprende le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro, agiscono in modo indipendente nell’esercizio di funzioni inerenti all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ed esercitano le loro funzioni nell’ambito di una procedura che rispetta i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva. A tal riguardo, l’art. 6, par. 2, nonché l’art. 27, par. 3, lett. g), e par. 4, della decisione quadro 2002/584, devono essere interpretati nel senso che il procuratore di uno Stato membro che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia, può ricevere, nell’ambito dell’esercizio del suo potere decisionale, istruzioni individuali da parte del potere esecutivo non costituisce un’“autorità giudiziaria dell’esecuzione”, ai sensi di tali disposizioni.

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02/12/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 25 novembre 2020 - sicurezza sociale - discriminazione

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/CE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, poiché essa genera una disparità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro.

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02/11/2020 - Sentenza della Corte di giustizia dell'1 ottobre 2020 - vittime di reato - persone giuridiche

La Corte di giustizia dichiara che l’art. 2, par. 1, della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alle persone giuridiche, né allo Stato, anche qualora il diritto nazionale conferisca loro la qualità di danneggiato nell’ambito del procedimento penale. Inoltre, l’art. 325 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni di diritto nazionale, come interpretate nella giurisprudenza nazionale, in forza delle quali, nell’ambito di un procedimento penale, lo Stato non può agire per il risarcimento del danno causatogli da un comportamento fraudolento dell’imputato avente come effetto una malversazione a danno del bilancio dell’Unione europea, e non dispone, nell’ambito di tale procedimento, di nessun’altra azione che gli consenta di far valere un diritto nei confronti dell’imputato, purché, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la normativa nazionale preveda procedimenti efficaci che consentano il recupero dei contributi del bilancio dell’Unione europea indebitamente percepiti.

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02/11/2020 - Sentenza della Corte di giustizia dell'8 ottobre 2020 - rimpatri

Nella sentenza in commento, la Corte di giustizia ha chiarito che la cd. direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE) debba essere interpretata nel senso che, qualora una normativa nazionale preveda l’imposizione o di una sanzione pecuniaria o dell’allontanamento – misura quest’ultima che può essere adottata soltanto in presenza di circostanze aggravanti riguardanti un cittadino di un paese terzo, che si aggiungano al soggiorno irregolare del medesimo – in caso di soggiorno irregolare, l’autorità nazionale competente non possa basarsi direttamente sulle disposizioni della direttiva in parola per adottare ed eseguire una decisione di rimpatrio, anche in assenza delle dette circostanze aggravanti.

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02/10/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 24 settembre 2020 - doppio mandato d'arresto

La Corte di giustizia precisa che l’art. 27, parr. 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretato nel senso che la regola della specialità di cui al par. 2 di tale articolo non osta ad una misura restrittiva della libertà adottata nei confronti di una persona oggetto di un primo mandato d’arresto europeo a causa di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sua consegna in esecuzione di tale mandato ed anteriori a tali fatti, qualora tale persona abbia lasciato volontariamente il territorio dello Stato membro di emissione del primo mandato e sia stata consegnata al medesimo, in esecuzione di un secondo mandato d’arresto europeo emesso successivamente a detta partenza ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a condizione che, in relazione al secondo mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di quest’ultimo abbia dato il proprio assenso all’estensione dell’azione penale ai fatti che hanno dato luogo alla suddetta misura restrittiva della libertà.

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02/10/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2020 - obbligazioni alimentari

Ai sensi dell’art. 3, lett. b), del regolamento n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, un  ente pubblico che intende recuperare, mediante un’azione di regresso, somme versate in luogo di alimenti a un creditore di alimenti, nei cui diritti esso è surrogato nei confronti del debitore di alimenti, è legittimato ad avvalersi della competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente.

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02/10/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2020 - divieto di ingresso - pena detentiva

Non contrasta con l’art. 11 della cd. direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE) la normativa di uno Stato membro che prevede che possa essere inflitta una pena detentiva al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare e per il quale la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva sia stata condotta a termine, senza tuttavia che l’interessato abbia effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri, allorché il comportamento incriminato sia definito come il soggiorno irregolare dell’interessato che sia a conoscenza di un divieto d’ingresso, emanato in particolare in ragione dei suoi precedenti penali o del pericolo che egli rappresenta per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Ciò a condizione che il comportamento incriminato non sia definito con riferimento a una violazione di tale divieto d’ingresso e che tale normativa sia sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione al fine di evitare qualsiasi pericolo di arbitrio.

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02/08/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 - vittime di reati intenzionali violenti

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danno causato dalla violazione di tale diritto è applicabile, per il motivo che tale Stato membro non ha trasposto in tempo utile l’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato, nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento è stato commesso. Inoltre, l’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80 deve essere interpretato nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come «equo ed adeguato», ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito.

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02/08/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 - procedure di insolvenza

La presunzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, primo e quarto comma, del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza, secondo la quale ‒ per determinare la competenza internazionale ai fini dell’apertura di una procedura di insolvenza ‒ il centro degli interessi principali di una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente è la sua residenza abituale, non è contraddetta per il solo fatto che l’unico bene immobile di tale persona è situato al di fuori dello Stato membro in cui egli risiede abitualmente.

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02/08/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 - privacy

Rientra nell’ambito di applicazione del cd. Regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679) un trasferimento di dati ... [ Leggi tutto ]

02/07/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2020 - esecuzione-- crediti alimentari

Secondo il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, un’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore di un credito alimentare avverso l’esecuzione di una decisione emessa da un giudice dello Stato membro d’origine e che ha accertato tale credito, che presenti una stretta connessione con il procedimento di esecuzione, rientra nella competenza del giudice dello Stato membro dell’esecuzione. In tal senso, spetta a quest’ultimo pronunciarsi sulla ricevibilità e sul merito degli elementi probatori addotti dal debitore degli alimenti per corroborare la sua affermazione secondo cui egli ha in larga parte soddisfatto il suo debito.

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02/07/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 25 giugno 2020 - protezione internazionale - trattenimento

Il giudice istruttore che si pronuncia sul trattenimento di un cittadino di paese terzo irregolare, in qualità di “altra autorità” ai sensi dell’art. 6, par. 1, comma 2, della direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE), deve sia informare i cittadini di paesi terzi in situazione irregolare delle modalità di inoltro di una domanda di protezione internazionale, sia trasmettere il fascicolo all’autorità competente ai fini della registrazione della domanda di protezione internazionale ai fini del beneficio delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previste all’articolo 17 della direttiva accoglienza (direttiva 2013/33/UE). La Corte di giustizia precisa anche che un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare, che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a un’«altra autorità», non può essere trattenuto per un motivo diverso da quelli previsti all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33.

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02/06/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 14 maggio 2020 - opposizione decreto interdizione guida

L’art. 6 della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale il termine di due settimane per proporre opposizione contro un decreto che ha condannato una persona ad un’interdizione alla guida inizia a decorrere dalla sua notifica al domiciliatario di tale persona, a condizione che, una volta che tale persona ne abbia preso conoscenza, quest’ultima disponga effettivamente di un termine di due settimane per proporre opposizione contro tale decreto, se del caso a seguito o nell’ambito di un procedimento di rimessione in termini, senza dover dimostrare di aver intrapreso le azioni necessarie per informarsi tempestivamente presso il suo domiciliatario dell’esistenza di detto decreto, e purché gli effetti di quest’ultimo siano sospesi durante tale periodo. Inoltre, osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale una persona residente in un altro Stato membro incorre in una sanzione penale se non rispetta, a decorrere dal momento in cui ha acquisito autorità di cosa giudicata, un decreto che l’ha condannata ad un’interdizione alla guida, anche se tale persona ignorava l’esistenza di siffatto decreto nel momento in cui ha violato l’interdizione alla guida che ne deriva.

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02/06/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 7 maggio 2020 - notai - mandati di esecuzione

L’articolo 18 TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non ostano a una normativa nazionale che autorizza i notai, che agiscono nell’ambito delle competenze loro attribuite nei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico, a emettere mandati di esecuzione i quali non possono essere riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro.

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02/06/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 14 maggio 2020 - immigrazione e asilo

La Corte di giustizia ha dichiarato che la corretta interpretazione dell’articolo 13 della direttiva 2008/115 (cd. direttiva rimpatri), letto al... [ Leggi tutto ]

02/05/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020 - consumatore

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, una persona fisica che effettua operazioni finanziarie, in forza di un contratto finanziario differenziale concluso con una società, può essere qualificata come «consumatore» qualora tali atti non rientrino nell’ambito dello svolgimento della sua attività professionale. Inoltre, al fine di determinare il giudice competente per un’azione di responsabilità civile per fatto illecito proposta da un consumatore, si può far riferimento al capo II, sez. 4 di tale regolamento, qualora essa sia inscindibilmente connessa a un contratto effettivamente concluso tra quest’ultimo e il professionista. Al giudice nazionale spetta verificare la sussistenza di tali condizioni.

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02/05/2020 - sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2020 - cittadinanza europea

La Corte di Giustizia ha chiarito che, in forza del combinato dell’articolo 36 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo e dell’articolo 19, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nell’ipotesi in cui uno Stato membro abbia concesso l’asilo ad un cittadino di uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA o AELS), che sia parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e con il quale l’Unione abbia concluso un accordo di consegna, e venga successivamente richiesto, da parte di uno Stato terzo, in forza della Convenzione di Parigi del 1957, di concedere l’estradizione del soggetto in questione, in ragione della pendenza di un procedimento penale che abbia rappresentato l’elemento stesso preso in considerazione ai fini della concessione dell’asilo, detto Stato membro sia tenuto a verificare che l’esecuzione dell’estradizione non pregiudichi i diritti di cui al succitato articolo 19, par. 2, della Carta, tenendo in considerazione, quale «elemento particolarmente serio», proprio la concessione dell’asilo; in ogni caso, detto Stato richiesto è tenuto, prima di esaminare la domanda, ad informare lo Stato membro dell’Associazione di libero scambio e, qualora questo avanzi una richiesta in tal senso, a consegnare al medesimo il cittadino, conformemente alle disposizioni dell’accordo di consegna; tanto purché detto Stato dell’EFTA sia competente, in forza del proprio diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

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01/04/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2020 - mandato di arresto europeo

La Grande sezione della Corte di giustizia, con la presente sentenza dichiara che l’art. 2, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, al fine di verificare se il reato per il quale è stato emesso un MAE sia punito, nello Stato membro emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni, come definita dalla legge di tale Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve prendere in considerazione la legge dello Stato membro emittente nella versione applicabile ai fatti che hanno dato luogo al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo.

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01/04/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 26 marzo 2020 - compensazione pecuniaria - vettore aereo

Secondo l’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 il ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto in forza del regolamento n. 261/2004 da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo rientra nella nozione di «materia contrattuale» anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo operato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio «tutto compreso», inclusivo anche di alloggio, stipulato con un terzo.

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01/04/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2020 - direttiva procedure - protezione internazionale

La Corte di giustizia, interpretando l’art. 46 della cd. “direttiva procedure” (direttiva 2013/32/UE) letto alla luce dell’art... [ Leggi tutto ]

03/03/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2020 - contratti di assicurazione

Secondo l’interpretazione degli articoli 15, punto 5, e 16, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la clausola attributiva di competenza prevista in un contratto di assicurazione che copre un «grande rischio» non è opponibile alla persona assicurata dal contratto medesimo, che non sia un professionista del settore delle assicurazioni, non abbia sottoscritto questa clausola e sia domiciliata in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore.

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03/03/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 13 febbraio 2020 - diritto dell'imputato di presenziare al processo

La Corte precisa che l’art. 8, parr. 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale la quale prevede che, nel caso in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato, il suo diritto di presenziare al processo non deve ritenersi violato quando l’imputato medesimo: abbia deciso, in modo inequivocabile, di non comparire ad una delle udienze tenutesi nell’ambito del processo, oppure non sia comparso ad una di tali udienze per un motivo a lui non imputabile ove, in seguito a tale udienza, sia stato informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente, abbia deciso e dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione o di voler partecipare a tali attività, di modo che il giudice nazionale adito ripeta tali attività, in particolare procedendo ad una nuova assunzione testimoniale, alla quale l’imputato abbia avuto la possibilità di partecipare adeguatamente.

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03/03/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2020 - ricongiungimento familiare

Uno Stato membro non può respingere una domanda di ricongiungimento familiare introdotta dal cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione europea che non ha mai esercitato la sua libertà di circolazione, in base all’unico rilievo secondo cui detto cittadino dell’Unione non dispone, per se stesso e per il coniuge, di risorse sufficienti per non divenire un onere per il sistema nazionale di previdenza sociale, senza che si sia esaminato se sussiste, tra i due coniugi, un rapporto di dipendenza di natura tale che, in caso di diniego della concessione del ricongiungimento, il cittadino dell’Unione sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione europea complessivamente considerato e sarebbe in tal modo privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status, ai sensi dell’art. 20 del TFUE. Non sussiste un rapporto di dipendenza, tale da giustificare la concessione di un diritto di soggiorno derivato, per la sola ragione che il cittadino di uno Stato membro, di maggiore età e che non abbia mai esercitato la propria libertà di circolazione, e il coniuge, di maggiore età e cittadino di un paese terzo, sono tenuti alla convivenza, in forza degli obblighi derivanti dal matrimonio secondo il diritto dello Stato membro di provenienza del cittadino dell’Unione europea.

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02/02/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 22 gennaio 2020 - soggiorno permanente

Nella sentenza in commento, la Corte di giustizia, interrogata in via pregiudiziale, ha interpretato l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 38/2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ed in particolare i requisiti richiesti per l’operatività della deroga al presupposto generale del previo soggiorno quinquennale, ai fini dell’ottenimento del diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante, nel senso che le circostanze di aver svolto, nello Stato in questione, la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e di avervi soggiornato in via continuativa per oltre tre anni, si applichino al caso di un lavoratore che, al momento in cui cessi la sua attività, abbia raggiunto l’età prevista dalla legislazione di tale Stato membro per godere di una pensione di vecchiaia.

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03/01/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2019 - consegna tra Stati - autorità giudiziaria emittente

La Corte precisa che l’art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, i magistrati della procura di uno Stato membro, incaricati dell’azione pubblica e collocati sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici, qualora il loro status conferisca loro una garanzia di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo, nell’ambito dell’emissione del MAE. Inoltre, siffatta decisione quadro deve essere interpretata nel senso che i requisiti inerenti ad una tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona nei confronti della quale è emesso un MAE ai fini dell’esercizio di un’azione penale sono soddisfatti qualora, secondo la normativa dello Stato membro emittente, le condizioni per l’emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità siano oggetto di un sindacato giurisdizionale in detto Stato membro.

03/01/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2019 - avvocati - obbligo contributi professionali

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 «una controversia relativa all’obbligo, per un avvocato, di versare contributi professionali annuali ricade nell’ambito di applicazione di tale regolamento solo a condizione che, chiedendo a detto avvocato l’esecuzione dell’obbligo in questione, l’ordine non agisca, in forza del diritto nazionale applicabile, nell’esercizio di una prerogativa di pubblici poteri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».

03/01/2020 - Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2019 - ricongiungimento familiare

La Corte, dopo essersi dichiarata competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 6 della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione nella quale un giudice è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ingresso e soggiorno di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, ove la medesima disposizione sia stata resa applicabile a una situazione del genere, in modo diretto ed incondizionato, dal diritto nazionale, ha stabilito che il suddetto art. 6 non osta ad una prassi nazionale in forza della quale le autorità competenti possono, per motivi di ordine pubblico, respingere una domanda di ingresso e soggiorno fondata sulla suddetta direttiva sulla base di una condanna penale avvenuta durante un precedente soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato. Allo stesso modo, è ammissibile la prassi di revocare un permesso di soggiorno fondato sulla direttiva 2003/86/CE o di rifiutare il suo rinnovo qualora sia stata pronunciata contro il richiedente una pena sufficientemente elevata rispetto alla durata del soggiorno, purché tale prassi venga applicata solo se il reato oggetto della condanna penale in questione presenti una gravità sufficiente da poter stabilire che è necessaria l’esclusione del soggiorno del richiedente di cui trattasi e tali autorità effettuino la valutazione individuale di cui all’articolo 17 della direttiva, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.

01/12/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 21 novembre 2019 - procedure di insolvenza

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza non è applicabile all’azione proposta dal liquidatore di una società soggetta a procedura di insolvenza, stabilita in un primo Stato membro e che, è diretta al pagamento di merci fornite in esecuzione di un contratto concluso prima dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti di tale società, contro la società controparte contrattuale, stabilita in un secondo Stato membro.

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01/12/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 28 novembre 2019 - custodia cautelare - rimessione in libertà

La Corte di giustizia precisa che l’art. 6 della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non sono applicabili

ad una normativa nazionale che subordina la rimessione in libertà di una persona sottoposta a custodia cautelare alla prova, da parte di tale persona, di nuove circostanze che giustifichino tale rimessione in libertà. D’altronde una decisione giudiziaria il cui unico scopo è l’eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare, accertando se la persona debba o meno essere rimessa in libertà non può essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato, ai sensi di tale direttiva.

 


 

01/12/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 2019 - protezione internazionale - sanzioni

In conformità alla Direttiva accoglienza (Direttiva 2013/33/UE, in particolare art. 20, parr. 4 e 5) letta alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, uno Stato membro non può prevedere la revoca delle condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell’art. 2, lett. f) e g) della direttiva stessa, quale sanzione per il richiedente protezione internazionale responsabile di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti. L’imposizione di altre sanzioni, in ogni caso, deve rispettare le condizioni fissata dal par. 5 dell’art. 20, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana. Nel caso di un minore non accompagnato, infine, tali sanzioni devono, essere adottate tenendo in particolare riguardo l’interesse superiore del minore, nel rispetto dell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali.

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02/11/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 2019 - mandato arresto europeo-detenzione

L’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI letto in combinato disposto con l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, deve, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un MAE correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi del citato art. 4 della Carta, tener conto dell’insieme degli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione nell’istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella di tale istituto, le condizioni sanitarie, nonché l’ampiezza della libertà di movimento del detenuto nell’ambito di detto istituto. Per quanto riguarda, in particolare, lo spazio personale disponibile per detenuto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, in assenza, allo stato attuale, di regole minime in materia nel diritto dell’Unione, tener conto dei requisiti minimi risultanti dall’art. 3 della CEDU Se, per il calcolo di questo spazio disponibile, non si deve tener conto dello spazio occupato dalle infrastrutture sanitarie, tale calcolo deve però includere lo spazio occupato dal mobilio. I detenuti devono tuttavia conservare la possibilità di muoversi normalmente nella cella. Inoltre, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può escludere l’esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante per il solo fatto che la persona interessata disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permetta di contestare le condizioni della propria detenzione, o per il solo fatto che esistano, in tale Stato membro, misure legislative o strutturali destinate a rafforzare il controllo delle condizioni di detenzione.

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02/11/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2019 - obbligazioni contrattuali-contratto fiduciario

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)  si applicano alle obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto fiduciario avente ad oggetto la gestione di una partecipazione in una società in accomandita.

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02/11/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 2 ottobre 2019 - cittadini europei-risorse sufficienti

Un cittadino dell’Unione che sia minorenne dispone di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno anche quando tali risorse provengono dai redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta illegalmente da suo padre, cittadino di uno Stato terzo che non dispone di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro in tale Stato membro. In tal modo la Corte interpreta l’art. 7, par. 1, lett. b) della direttiva 2004/38/CE.

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02/10/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2019 - informazione - presunzione innocenza

La Corte di giustizia interpreta la direttiva 2012/13/UE e la direttiva 2013/48/UE, rispettivamente sul diritto all’informazione e ad avvalersi ... [ Leggi tutto ]

02/10/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2019 - obblighi alimentari

Gli articoli 3, lettere a) e d), e 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari prevedono che: «qualora il giudice di uno Stato membro sia investito di un ricorso contenente tre domande riguardanti, rispettivamente, il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale su tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti di quest’ultimo - e pur essendosi dichiarato incompetente sulla responsabilità genitoriale - può statuire sulla domanda relativa all’obbligazione alimentare riguardante detto minore qualora esso sia anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice dinanzi al quale quest’ultimo è comparso, senza eccepirne l’incompetenza».

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02/10/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2019 - allontanamento - garanzie procedurali

La Grande Sezione ha sancito l’applicabilità dell’art. 15 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e quindi l’invocabilità delle garanzie procedurali previste dagli artt. 30 e 31 della direttiva medesima, allorquando l’interessato voglia contestare un provvedimento di allontanamento, adottato nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo per il motivo che questi non disponga del diritto di soggiorno ai sensi della direttiva in parola; tanto anche nelle fattispecie in cui tale soggetto si sia sposato con un cittadino dell’Unione, all’epoca in cui quest’ultimo si avvaleva della propria libertà di circolazione, recandosi e soggiornando con il suddetto cittadino di uno Stato terzo nello Stato membro ospitante, ed il cittadino dell’Unione in questione abbia, in seguito, fatto ritorno nello Stato membro di cui possieda la cittadinanza. L’adozione di un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di un Paese terzo richiede, quindi, il riconoscimento delle suddette garanzie procedurali e non può essere, in ogni caso, accompagnata dalla disposizione del divieto d’ingresso nel territorio nazionale.

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02/08/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2019 - vittima di reato - audizione

Con tale sentenza la Corte di Lussemburgo interpreta gli artt. 16 e 18 della direttiva 2012/29/UE nel senso che non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui la vittima di un reato sia stata sentita una prima volta dal collegio giudicante di un organo giurisdizionale penale di primo grado e la composizione di tale collegio sia successivamente mutata, detta vittima deve, in linea di principio, essere nuovamente sentita dal collegio di nuova composizione qualora una delle parti nel procedimento rifiuti che detto collegio si basi sul verbale della prima audizione di detta vittima.

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02/08/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2019 - vendita forzata immobile

L’articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 va interpretato nel senso che «l’azione con cui un creditore si oppone alla ripartizione del ricavato derivante dalla vendita forzata di un immobile affinché, da un lato, sia accertata l’estinzione di un credito concorrente per compensazione e, dall’altro lato, sia dichiarata l’inefficacia della garanzia reale a fondamento dell’esecuzione del credito medesimo, non rientra nella competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato o nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione».

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02/08/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2019 - diniego protezione internazionale - tutela giurisdizionale effettiva

Al fine di garantire al richiedente protezione internazionale una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta e così interpretando l’art. 46, par. 3 della direttiva procedure (2013/32/UE), la Corte di giustizia ha affermato che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso il diniego di protezione internazionale adottato da un organo amministrativo o quasi giurisdizionale, in assenza di nuovi elementi sopravvenuti, è tenuto a riformare siffatta decisione non conforme alla sua precedente sentenza, e a sostituire alla stessa la propria decisione sulla domanda di protezione internazionale dell’interessato, disapplicando, se necessario, la normativa nazionale che gli vieterebbe di procedere in tal senso.

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01/07/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 24 giugno 2019 - reciproco riconoscimento sentenze penali

I giudici di Lussemburgo precisano che l’art. 28, par. 2, della decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non può produrre effetti giuridici una dichiarazione resa, ai sensi di tale disposizione, da uno Stato membro successivamente alla data di adozione di detta decisione quadro. Inoltre, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non impone da un giudice nazionale di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con le disposizioni di una decisione quadro, come le decisioni quadro di cui al procedimento principale, i cui effetti giuridici sono mantenuti conformemente all’art. 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, non avendo tali disposizioni effetto diretto. Le autorità degli Stati membri, compresi i giudici, sono tuttavia tenute a procedere, quanto più possibile, ad un’interpretazione conforme del loro diritto nazionale che consenta loro di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita dalla decisione quadro di cui trattasi.

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01/07/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2019 - certificato di esecutività

Secondo l’articolo 54 del regolamento (CE) n. 44/2001 «un giudice di uno Stato membro, al quale venga presentata una domanda di rilascio di un attestato che certifica l’esecutività di una decisione emessa dall’autorità giurisdizionale d’origine, deve verificare se la controversia rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento».

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01/07/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 24 giugno 2019 - stato di diritto

La Corte accerta che la Polonia è venuta meglio agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del TUE, per aver previsto l’applicazione della misura consistente nell’abbassare l’età per il pensionamento dei giudici presso la Corte suprema ai giudici in carica nominati prima del 3 aprile 2018, nonché per aver attribuito al presidente della Repubblica il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici di tale organo giurisdizionale oltre l’età per il pensionamento di nuova fissazione.

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02/06/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 27 maggio 2019 - MAE - procure

La Grande sezione della Corte di giustizia chiarisce che la nozione di “autorità giudiziaria emittente”, ai sensi dell’art. 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI deve essere interpretata nel senso che non ricomprende le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, ad ordini o ad istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo.

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02/06/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 23 maggio 2019 - successioni - notai - organi giurisdizionali

L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e  creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che la mancata notifica relativa all’esercizio da parte dei notai di funzioni giudiziarie da parte di uno Stato membro, non è determinante per quanto riguarda la qualificazione come «organo giurisdizionale» di tali notai. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 650/2012 un notaio che redige un atto su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile non costituisce un «organo giurisdizionale» e, di conseguenza, un atto del genere non costituisce una «decisione». L’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 650/2012, quindi, deve essere interpretato nel senso che l’atto di certificazione della successione redatto dal notaio su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, costituisce un «atto pubblico», il cui rilascio può essere accompagnato dal modulo di cui all’articolo 59, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

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02/06/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 14 maggio 2019 - revoca status rifugiato

La Corte di giustizia esamina l’articolo 14 della direttiva 2011/95/UE (cd. Direttiva Qualifiche) – relativo alla revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato – e, in particolare i parr. da 4 a 6, ritenendo non sussistenti elementi tali da incidere sulla validità di tale disposizione alla luce dell’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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02/05/2019 - Sentenza della Corte di giustizia dell'11 aprile 2019 - Convenzione di Lugano II - contratto di lavoro

Secondo la Convenzione di “Lugano II” concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, un contratto che vincola una società a una persona fisica che esercita le funzioni di dirigente di quest’ultima non crea un vincolo di subordinazione tra le stesse e non può pertanto essere qualificato come «contratto individuale di lavoro» qualora, detta persona sia in grado di stabilire i termini del suddetto contratto e disponga di un potere di controllo autonomo sulla gestione corrente degli affari della società nonché sull’esercizio delle proprie funzioni.

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02/05/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 2 aprile 2019 - protezione internazionale - criterio di competenza

Un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale in un primo Stato membro, che abbia poi lasciato tale Stato membro e abbia successivamente presentato una nuova domanda di protezione internazionale in un secondo Stato membro: -  in linea di principio, non può invocare, nell’ambito di un ricorso proposto, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del cd. Regolamento Dublino III (n. 604/2013), nel secondo Stato membro avverso la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti, il criterio di competenza enunciato all’articolo 9 del citato regolamento; - in via eccezionale, può invocare, nell’ambito di un simile ricorso, il succitato criterio di competenza, in una situazione coperta dall’articolo 20, paragrafo 5, del Regolamento Dublino III, laddove il suddetto cittadino di un paese terzo abbia trasmesso all’autorità competente dello Stato membro richiedente elementi che dimostrino in modo manifesto che quest’ultimo dovrebbe essere considerato lo Stato membro competente per l’esame della domanda in applicazione di detto criterio di competenza.

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02/04/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2019 - richiedente protezione internazionale "fuggito"

Ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. regolamento Dublino) un richiedente si considera “fuggito” qualora si sottragga deliberatamente alle autorità nazionali competenti per scongiurare l’esecuzione di un trasferimento, al fine di scongiurare quest’ultimo. Salvo dimostrazione contraria, si può presumere che ciò si verifichi quando il trasferimento non può essere eseguito a causa del fatto che il richiedente ha lasciato il luogo di residenza assegnatogli senza aver informato della sua assenza le autorità nazionali competenti, a condizione che egli sia stato informato dei suoi obblighi al riguardo. La Corte ritiene pure che l’articolo 29, par. 2, seconda frase, del regolamento Dublino vada interpretato nel senso che, al fine di prorogare il termine di trasferimento a un massimo di diciotto mesi, è sufficiente che lo Stato membro richiedente informi, prima della scadenza del termine di trasferimento di sei mesi, lo Stato membro competente del fatto che l’interessato è fuggito e contestualmente indichi il nuovo termine di trasferimento. Infine, l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali non osta a un trasferimento del richiedente protezione internazionale, a meno che il giudice investito del ricorso avverso la decisione di trasferimento non constati, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati e in considerazione del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione, l’esistenza di grave rischio di subire un trattamento inumano o degradante per il richiedente a causa del fatto che, in caso di trasferimento, quest’ultimo si verrebbe a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale.

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02/03/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 12 febbraio 2019 - MAE - limite 90 giorni arresto

La Corte precisa che la decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione nazionale che prevede un obbligo generale ed incondizionato di rimessa in libertà di una persona ricercata e arrestata in forza di un mandato d’arresto europeo allo scadere di un termine di 90 giorni dal suo arresto, allorché esiste un rischio molto elevato di fuga della medesima, che non può essere ridotto a un livello accettabile mediante l’imposizione di misure adeguate. Inoltre, l’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che consente il mantenimento in custodia del ricercato oltre tale termine di 90 giorni – sulla base di un’interpretazione di tale disposizione nazionale secondo la quale il suddetto termine è sospeso quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide di sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale o di attendere la risposta ad una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un’altra autorità giudiziaria dell’esecuzione, oppure di rinviare la decisione sulla consegna per il motivo che potrebbe esistere, nello Stato membro emittente, un rischio concreto di condizioni detentive inumane o degradanti – nella misura in cui tale giurisprudenza non garantisce la conformità della succitata disposizione nazionale alla decisione quadro 2002/584 e presenta divergenze che possono dare luogo a durate di mantenimento in custodia diverse.

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02/03/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 2019 - controversie modesta entità-compensazione

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, non osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, ove una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice nazionale possa disporre la compensazione delle spese processuali o possa ripartire tali spese tra le parti. In tale ipotesi, il giudice nazionale resta  libero di ripartire l’importo di dette spese, purché le norme processuali nazionali di ripartizione delle spese processuali nelle controversie transfrontaliere di modesta entità non siano meno favorevoli delle norme processuali che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto interno e purché i requisiti procedurali connessi alla ripartizione delle spese processuali non inducano gli interessati a rinunciare ad avvalersi di tale procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità, imponendo al ricorrente, ove sia risultato ampiamente vittorioso, di sopportare comunque le proprie spese processuali o una parte sostanziale di esse.

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03/02/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2019 - confisca- mutuo riconoscimento

La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, dichiara che l’art. 12, parr. 1 e 4, della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di una legge di uno Stato d’esecuzione che, ai fini dell’esecuzione di una decisione di confisca emessa nello Stato di emissione, autorizza, se del caso, l’uso di sanzioni detentive finalizzate alla coercizione dell’adempimento. Inoltre, il fatto che la legge dello Stato di emissione consenta anch’essa l’eventuale ricorso alla sanzione detentiva finalizzata alla coercizione all’adempimento non influisce in alcun modo sull’applicazione di una siffatta misura nello Stato di esecuzione.

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03/02/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 19 gennaio 2019 - riconoscimento decisioni materia familiare

La Corte precisa che qualora, nell’ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l’autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione dell’art. 27 del regolamento 44/2001 e 19 del regolamento 2201/2003, una decisione poi divenuta definitiva, le autorità giurisdizionali dello Stato membro preventivamente adite non possono negare, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione. Tale violazione, quindi, non può di per sé giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per sua contrarietà manifesta all’ordine pubblico di tale Stato membro.

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03/02/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019 - domande asilo - Brexit

Tra le risposte ai quesiti pregiudiziali posti nella causa C-661/17, la Corte di giustizia ha stabilito che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III va interpretato nel senso che la circostanza che uno Stato membro, determinato come «competente» ai sensi di detto regolamento, abbia notificato il proprio intento di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 TUE non obbliga lo Stato membro che procede a tale determinazione ad esaminare direttamente, in applicazione della clausola discrezionale di cui a detto articolo 17, paragrafo 1, la domanda di protezione in parola.

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03/01/2019 - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 - confisca

Il regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale.

Testo integrale del regolamento

03/01/2019 - Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018 - trasporto stranieri sprovvisti documenti di viaggio

L’articolo 67, paragrafo 2, TFUE nonché l’articolo 21 del cd. Codice frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006) vietano allo Stato membro di adottare previsioni che impongano a qualsiasi impresa di trasporto a mezzo autobus che offra un servizio di linea transfrontaliero all’interno dello spazio Schengen con destinazione il territorio di tale Stato membro l’obbligo di controllare il passaporto e il titolo di soggiorno dei passeggeri prima dell’attraversamento di una frontiera interna, onde evitare il trasporto di cittadini di paesi terzi sprovvisti di tali documenti di viaggio verso il territorio nazionale, e che consenta alle autorità di polizia, al fine di far rispettare tale obbligo di controllo, di adottare una decisione che vieti siffatti trasporti, accompagnata da una minaccia di sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese di trasporto in capo alle quali sia stato accertato che hanno trasportato in tale territorio cittadini di paesi terzi sprovvisti di detti documenti di viaggio.

Testo integrale della sentenza

03/12/2018 - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 - Eurojust

Il presente regolamento mira a modificare ed ampliare le disposizioni della decisione 2002/187/GAI, pertanto Eurojust, istituito con tale atto, sostituisce e succede all’unità Eurojust istituita con la citata decisione e ciò in conformità all’art. 85 TFUE, il quale prevede che Eurojust sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria.

Testo integrale del Regolamento

 

03/12/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2018 - controversie di modesta entità - parti

Alla luce del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, per «parti» si intendono solo l’attore e il convenuto nel procedimento principale, pertanto, nel caso in cui queste abbiano il loro domicilio o la loro residenza abituale nello stesso Stato membro del giudice adito, non trovano applicazione le disposizioni del regolamento.

Testo integrale della sentenza

02/12/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2018 - estradizione cittadino europeo

Nell’ipotesi in cui un paese terzo presenti domanda di estradizione, finalizzata non all’esercizio dell’azione penale ma all’esecuzione di una pena detentiva, di un cittadino dell’Unione europea che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, lo Stato membro richiesto, il cui diritto nazionale vieti l’estradizione dei propri cittadini al di fuori dell’Unione ai fini dell’esecuzione di una pena e preveda la possibilità che una siffatta pena irrogata all’estero sia scontata nel suo territorio, in virtù degli artt. 18 e 21 del TFUE è tenuto a garantire a tale cittadino dell’Unione, purché sia residente in modo permanente nel suo territorio, un trattamento identico a quello accordato ai propri cittadini in materia di estradizione.

Testo integrale della sentenza

02/11/2018 - Proposta di direttiva del 23 ottobre 2018 - reati e sanzioni in materia di riciclaggio

La proposta di direttiva, che stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio, mira a contrastare il fenomeno del riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida; essa non si applica al riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, che è soggetto alle norme specifiche stabilite dalla direttiva (UE) 2017/1371. Testo integrale della proposta

Testo integrale della proposta

02/11/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 2018 - residenza abituale - minori

Secondo l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 un minore deve essere stato fisicamente presente in uno Stato membro perché possa essere considerato come residente abitualmente in questo. Sicché, circostanze per le quali da un lato, la coercizione esercitata dal padre sulla madre, da cui è derivato come conseguenza che la madre ha partorito la loro figlia comune in uno Stato terzo e ivi risiede con tale minore sin dalla nascita di quest’ultima, e, dall’altro, la lesione dei diritti fondamentali della madre o della minore, non hanno alcuna incidenza al riguardo.

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02/11/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 18 ottobre 2018 - status di rifugiato - protezione sussidiaria

Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’art. 46, par. 2, secondo comma, della direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE) lo status conferito dalla protezione sussidiaria non offre «gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell’Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato». Di conseguenza, un giudice nazionale non può dichiarare irricevibile un ricorso proposto contro una decisione che considera una domanda infondata sotto il profilo del riconoscimento dello status di rifugiato, ma che concede lo status conferito dalla protezione sussidiaria, a causa dell’insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento, allorché si accerti che, conformemente alla normativa nazionale applicabile, tali diritti e vantaggi attribuiti da tali due status di protezione internazionale non sono effettivamente identici. Non sussiste l’irricevibilità neanche qualora si constati che il riconoscimento dello status di rifugiato non attribuirebbe in concreto maggiori diritti e vantaggi rispetto alla concessione dello status conferito dalla protezione sussidiaria, dal momento che il richiedente non fa valere, o non fa ancora valere, diritti che sono attribuiti in forza dello status di rifugiato, ma che non lo sono, ovvero lo sono, ma in misura minore, in forza dello status conferito dalla protezione sussidiaria.

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03/10/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2018 - mandato di arresto europeo - Brexit

La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 50 TUE deve essere interpretato nel senso che la mera notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall’Unione europea ai sensi di tale articolo non comporta che, in caso di emissione da parte di tale Stato membro di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona, lo Stato membro di esecuzione debba rifiutare di eseguire il MAE o rinviarne l’esecuzione in attesa che venga chiarito il regime giuridico che sarà applicabile nello Stato membro emittente dopo il suo recesso dall’Unione europea. In mancanza di ragioni serie e comprovate di ritenere che la persona oggetto di tale mandato d’arresto europeo rischi di essere privata dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, a seguito del recesso dall’Unione europea da parte dello Stato membro emittente, lo Stato membro di esecuzione non può rifiutare l’esecuzione del medesimo mandato d’arresto europeo fintanto che lo Stato membro emittente faccia parte dell’Unione europea.

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03/10/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2018 - obblighi alimentari

L’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di residenza abituale del debitore degli alimenti non deve considerarsi «adita» nel caso di comparizione in giudizio del creditore, accompagnata dalla deduzione di contestazioni nel merito, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, nell’ambito di un procedimento avviato dal debitore dinanzi alla medesima autorità.

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03/10/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 2018 - impugnazione decisione di rimpatrio e diniego protezione internazionale

L’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE (cd. direttiva procedure), e l’articolo 13 della direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri), letti e interpretati alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 18, art. 19, par. 2 e art. 47), non ostano ad una normativa nazionale la quale, pur prevedendo un appello contro le sentenze di primo grado confermative di decisioni che respingono domande di protezione internazionale e impongono un obbligo di rimpatrio, non dota tale mezzo di impugnazione di effetto sospensivo automatico, anche quando la persona interessata invochi un grave rischio di violazione del principio di non respingimento.

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01/08/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018 - esecuzione mandato di arresto europeo

La Corte UE precisa che l’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorit&ag... [ Leggi tutto ]

01/08/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 5 luglio 2018 - protezione internazionale

Nella sentenza in commento, la Corte di giustizia ha chiarito che l’art. 23, par. 3, del regolamento n. 604/2013, che stabilisce i criteri ed i ... [ Leggi tutto ]

01/08/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 5 luglio 2018 - risarcimento condotte anticoncorrenziali

Secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, l’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, intende quale «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» il luogo in cui si è verificata una perdita di reddito consistente in un calo delle vendite, ossia al luogo del mercato interessato dalle suddette condotte in seno al quale la vittima sostiene di aver subito detto calo. Nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, tale nozione può essere intesa, altresì, quale «luogo della conclusione di un accordo anticoncorrenziale in violazione dell’articolo 101 TFUE sia come il luogo dove sono stati proposti e applicati i prezzi predatori, se tali pratiche erano costitutive di un’infrazione ai sensi dell’articolo 102 TFUE».

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02/07/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018 - interessi finanziari dell'UE-archiviazione procedimento penale

L’art. 325, par. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che istituisce una procedura di archiviazione del procedimento penale, la quale si applica in procedimenti avviati in casi di frode grave o di altre attività illegali gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea in materia doganale. Spetta al giudice nazionale dare piena efficacia all’art. 325, par. 1, TFUE, disapplicando, se necessario, tale normativa, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati. Inoltre, l’art. 6, par. 3, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che non osta a che informazioni dettagliate sull’accusa siano comunicate alla difesa dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l’imputazione, ma prima che quest’ultimo inizi ad esaminare l’accusa nel merito e la discussione abbia inizio dinanzi ad esso, o addirittura dopo l’avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora le informazioni così comunicate siano oggetto di modifiche successive, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l’equità del procedimento. Infine, l’art. 7, par. 3, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale garantire che alla difesa sia concessa la possibilità effettiva di accedere alla documentazione del fascicolo; mentre l’art. 3, par. 1, della direttiva 2013/48/UE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che impone al giudice nazionale di escludere l’avvocato incaricato da due imputati, contro la volontà di questi ultimi, per il motivo che gli interessi di tali imputati sono contrastanti, né osta a che tale giudice consenta a detti imputati di conferire mandato ad un nuovo avvocato o, se del caso, designi esso stesso due avvocati d’ufficio, in sostituzione del primo avvocato.

Testo integrale della sentenza

02/07/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2018 - residenza abituale del minore

La residenza abituale del minore, ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 2201/2003, corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare il luogo in cui si trovava tale centro al momento della proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, sulla base di un complesso di elementi di fatto concordanti.

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02/07/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2018 - nozione di coniuge - matrimonio omosessuale

Interpretando l’articolo 21, paragrafo 1, del TFUE la Corte di giustizia ritiene che gli Stati membri non possono rifiutare di concedere un diritto di soggiorno derivato al cittadino di uno Stato terzo, coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione, per il fatto che l’ordinamento di tale Stato membro non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

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02/06/2018 - Direttiva UE 2016/681 - codice prenotazione passeggeri (PNR)

La presente direttiva prevede il trasferimento, a cura dei vettori aerei, dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE e il trattamento di tali dati, comprese le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio tra questi ultimi, con la precisazione che tali dati PNR vengono trattati unicamente a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Testo integrale della direttiva

02/06/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 31 maggio 2018 - diritto di visita

La nozione di «diritto di visita», contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento n. 2201/2003, deve essere intesa come riguardante non soltanto il diritto di visita dei genitori nei confronti del loro figlio minore, ma anche quello di altre persone con le quali è importante che tale minore intrattenga relazioni personali, segnatamente i suoi nonni, a prescindere dalla titolarità o meno in capo ad essi della responsabilità genitoriale.

Testo integrale della sentenza

02/06/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 31 maggio 2018 - Regolamento Dublino - stranieri

Interrogata in via pregiudiziale, la Corte ha sancito che la corretta interpretazione dell’articolo 26, par. 1, del regolamento n. 604/2013, che stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, osti a che lo Stato membro che abbia avanzato una richiesta di presa o di ripresa in carico di una persona presso un altro Stato membro, ritenendolo competente per l’esame della domanda, adotti poi una decisione di trasferimento e la notifichi a detta persona prima che lo Stato membro richiesto abbia espresso il suo esplicito od implicito accordo a tale richiesta.

Testo integrale della sentenza

02/05/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2018 - rinuncia eredità-minori

La Corte ha precisato che nel caso in cui i genitori di un minore hanno presentato, per suo conto, una domanda di autorizzazione alla rinuncia di un&r... [ Leggi tutto ]

02/05/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 24 aprile 2018 - protezione sussidiaria

Letta alla luce dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la direttiva direttiva 2004/83/CE (cd. Direttiva qualifiche, in particolare gli artt. 2, lett. e) e 15, lett. b)) va interpretata nel senso che è ammissibile allo status di protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo torturato in passato dalle autorità del suo paese di origine e non più esposto a un rischio di tortura in caso di ritorno in detto paese, ma le cui condizioni di salute fisica e mentale potrebbero, in un tale caso, deteriorarsi gravemente, con il rischio che il cittadino di cui trattasi commetta suicidio, in ragione di un trauma derivante dagli atti di tortura subiti, se sussiste un rischio effettivo di privazione intenzionale in detto paese delle cure adeguate al trattamento delle conseguenze fisiche o mentali di tali atti di tortura, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

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03/04/2018 - Sentenza del 7 marzo 2018 - Regolamento 44/2001 - materia contrattuale

L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 va interpretato nel senso che «la nozione di “materia contrattuale” include anche l’azione di un passeggero aereo diretta a ottenere una compensazione pecuniaria per ritardo prolungato di un volo con coincidenza, proposta sul fondamento del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, nei confronti di un vettore aereo operativo che non sia la controparte contrattuale del passeggero interessato».  

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03/04/2018 - Relazione della Commissione europea del 14 marzo 2018 - Agenda europea migrazione

La Relazione fornisce una visione d’insieme dei progressi e degli sviluppi intervenuti in tutti i filoni di attività previsti dall’Agenda europea sulla migrazione a far data dalla pubblicazione dell’ultima relazione della Commissione del novembre 2017. Inoltre, essa fa il bilancio dei progressi compiuti in linea con la tabella di marcia della Commissione per raggiungere un accordo entro giugno 2018 sul pacchetto globale in materia di migrazione, presentata alla riunione dei  leader dell’UE nel dicembre 2017. Infine, la Relazione enuclea importanti misure concrete che servono a garantire la continua efficacia della risposta dell’UE, in particolare la necessità di investimenti finanziari supplementari, da parte, congiuntamente, degli Stati membri e dell’UE, a sostegno dell'azione dell'UE riguardo alla dimensione esterna della migrazione.

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03/03/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 28 febbraio 2018 - titolo esecutivo europeo

Secondo gli articoli 17, lettera a), e 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, una decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell’indirizzo del giudice cui occorre inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, eventualmente, presso il quale può essere proposto un ricorso avverso tale decisione, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.

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03/03/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 6 febbraio 2018 - lavoratori distaccati -equo processo

La Grande Sezione della Corte di giustizia ha statuito che l’art. 14, punto 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostino all’interno della Comunità, e l’art. 11, par. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto regolamento, nelle versioni vigenti, debbano essere interpretati nel senso che, qualora l’istituzione dello Stato membro nel quale i lavoratori siano stati distaccati abbia investito l’istituzione emittente di una domanda di riesame e/o di revoca di certificati “E 101” (attestanti la legislazione alla quale i lavoratori siano soggetti ed il termine dell’applicazione di tale legislazione), sulla scorta di elementi raccolti nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria dalla quale sia emerso che tali certificati siano stati ottenuti o richiesti in modo fraudolento, e l’istituzione emittente non abbia tenuto conto di tali elementi ai fini del riesame della procedura di rilascio, il giudice nazionale può, nell’ambito di un procedimento promosso contro persone sospettate di aver fatto ricorso a lavoratori distaccati servendosi di certificati del genere, ignorare tali certificati se – sulla base di detti elementi ed in osservanza delle garanzie inerenti al diritto ad un equo processo – constati l’esistenza di una frode.

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01/02/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2018 - mandato di arresto europeo

La Grande Sezione della Corte di giustizia interpreta l’art. 3, punto 3, della decisione quadro sul mandato di arresto europeo ritenendo che l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione debba rifiutare la consegna non di tutti i minori, ma soltanto dei soggetti che, in ragione della loro età, non possano essere oggetto di alcun procedimento penale o condanna penale nello Stato membro di esecuzione. Inoltre, ai fini della decisione sulla consegna, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione è tenuta solo a verificare che il soggetto in questione abbia raggiunto l’età minima per essere considerato penalmente responsabile, nello Stato membro di esecuzione, dei fatti all’origine del mae, senza dover effettuare alcuna valutazione personalizzata.

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01/02/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2018 - consumatore

La Corte di giustizia ha precisato che «la nozione di “consumatore”, ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001, deve essere interpretata in maniera restrittiva, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un determinato contratto, in relazione alla natura ed alla finalità di quest’ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di quella stessa persona, potendo un solo e medesimo soggetto essere considerato un consumatore nell’ambito di determinate operazioni ed un operatore economico nell’ambito di altre». Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 non si applica all’azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui questi è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi.

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01/02/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2018 - protezione internazionale

La direttiva 2011/95/UE consente alle autorità competenti per l’esame delle domande di protezione internazionale di disporre una perizia psicologica in ordine all’accertamento dell’orientamento sessuale del richiedente, purché le modalità di tale perizia siano conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ciò implica che la decisione circa il riconoscimento della protezione non può essere fondata esclusivamente sulle conclusioni peritali che non hanno carattere vincolante. Inoltre, essa impedisce di utilizzare, al fine di valutare la veridicità dell’orientamento sessuale dichiarato da un richiedente protezione internazionale, una perizia psicologica, che ha per scopo, sulla base di test proiettivi della personalità, di fornire un’immagine dell’orientamento sessuale di tale richiedente, in quanto in contrasto con l’art. 7 della Carta diretto a tutelare il rispetto della vita privata.

Testo integrale della sentenza

31/01/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 20 dicembre2017 - lavoratori autonomi - disoccupazione

Interrogati in via pregiudiziale, i Giudici di Lussemburgo hanno chiarito che, ai sensi dell’articolo 7, par. 3, lett. b), della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente ed aver esercitato, quale lavoratore autonomo, un’attività in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l’attività lavorativa per mancanza di lavoro, debitamente comprovata, causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà, e si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione, mantiene lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 7, par. 1, lett. a), della direttiva stessa; la norma da ultima richiamata, infatti, non si riferisce – secondo l’interpretazione resa dalla Corte nella sentenza in commento – esclusivamente alle persone che si trovino in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un’attività subordinata, come sembrerebbe indicare la formulazione testuale della disposizione.

Testo integrale della sentenza

02/01/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2017 - mandato di arresto europeo

La Corte di giustizia interpreta la nozione di “processo terminato con la decisione” di cui all’art. 4 bis, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio. 

Testo integrale della sentenza

02/01/2018 - Sentenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2017 - titolo esecutivo europeo

Dall’interpretazione dell’articolo 4, punto 1, e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deriva che «una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva sull’importo delle spese relative ai procedimenti giudiziari, contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo». 

Testo integrale della sentenza

01/12/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2017 - cittadinanza europea

Qualora un cittadino dell’Unione europea abbia precedentemente fatto esercizio del proprio diritto di circolazione, recandosi e soggiornando in uno Stato membro diverso da quello di provenienza, del quale abbia poi acquisito la cittadinanza conservando al contempo anche quella del Paese d’origine, ed, alcuni anni dopo, abbia contratto matrimonio con un cittadino di uno Stato terzo con il quale continui a risiedere nel territorio dello Stato membro già “ospitante”, orbene, in tale situazione, il soggetto “extracomunitario” non può beneficiare del diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in questione. Tuttavia, il cittadino dell’Unione può beneficiare della protezione offerta dell’articolo 21, par. 1, TFUE, che, per espressa affermazione della Corte, include il diritto «di condurre una normale vita familiare nello Stato membro ospitante, beneficiando della vicinanza dei […] familiari».

Testo integrale della sentenza

01/12/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2017 - procedure di insolvenza

Secondo l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, non rientra nella competenza del tribunale che ha aperto la procedura di insolvenza un’azione di responsabilità per atti di concorrenza sleale mediante la quale si imputi al cessionario di un ramo di attività acquisito nell’ambito di una procedura di insolvenza di essersi indebitamente presentato come soggetto autorizzato alla distribuzione esclusiva di articoli fabbricati dal debitore.

Testo integrale della sentenza

02/11/2017 - Regolamento del Consiglio del 12 ottobre 2017 - istituzione Procura europea

Il regolamento istituisce – ex art. 86 del TFUE – la Procura europea, competente ad individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e i loro complici. Tale organo svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo.

Testo integrale del Regolamento

02/11/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 2017 - dati - competenza

Secondo l’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una persona giuridica la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi. Quando la persona giuridica interessata esercita la maggior parte delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede statutaria, tale persona può citare l’autore presunto della violazione sulla base del luogo in cui il danno si è concretizzato in quest’altro Stato membro. Contrariamente, essa non potrà proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet.

Testo integrale della sentenza

02/11/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2017 - trasferimenti Dublino

Ai sensi dell’articolo 29, par. 2, del regolamento Dublino III, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l’interessato. Inoltre, la Corte precisa che, anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il richiedente protezione internazionale deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere la scadenza del termine di sei mesi intervenuta successivamente all’adozione della decisione di trasferimento. Il diritto, che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale riconosce a un tale richiedente, di invocare circostanze successive all’adozione di tale decisione, nell’ambito di un ricorso diretto contro la medesima, soddisfa tale obbligo di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido.

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02/10/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2017 - pena detentiva cumulativa

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna fra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. La Corte di giustizia chiarisce, tra l’altro, che tale decisione quadro è “applicabile a un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell’esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a una persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell’ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro nei confronti della medesima persona per fatti diversi”.

Testo integrale della sentenza

02/10/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2017- luogo di svolgimento delle attività lavorative

L’art. 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 va interpretato nel senso che «nel caso di ricorso presentato da un membro del personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione e al fine di determinare la competenza del giudice adito, la nozione di “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività”, ai sensi di tale disposizione, non è equiparabile a quella di “base di servizio”, ai sensi dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile, come modificato dal regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006». Tuttavia, prosegue la Corte «la nozione di “base di servizio” costituisce nondimeno un indizio significativo per determinare il “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività”».

Testo integrale della sentenza

02/10/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2017 - accoglienza - protezione internazionale

La Corte si pronuncia sulla validità dell’articolo 8, par. 3, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (in ordine al trattenimento di questi ultimi), ritenendola conforme all’articolo 6 e all’articolo 52, parr. 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Testo integrale della sentenza

03/09/2017 - Sentenze della Corte di giustizia del 10 agosto 2017 - mandato di arresto europeo

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 4 bis, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio. In entrambi i casi la Corte di giustizia precisa la nozione di “processo terminato con la decisione” di cui al citato articolo. Tale nozione deve essere interpretata, tra l’altro, nel senso che essa riguarda non solo il giudizio che ha dato luogo alla decisione in appello ma anche un procedimento successivo in esito al quale è intervenuta la decisione che ha modificato definitivamente l’entità della pena inizialmente inflitta.

Testo integrale delle sentenze relative alla causa C-270/17 PPU e C-271/17 PPU

02/08/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 26 luglio 2017 - patrocinio a spese dello Stato

Secondo gli articoli 3, 8 e 12 della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato, il patrocinio a spese dello Stato «concesso dallo Stato membro del foro, presso il quale una persona fisica che è domiciliata o dimora abitualmente in un altro Stato membro ha presentato la relativa domanda, include anche le spese anticipate da tale persona per la traduzione dei documenti giustificativi necessari per il trattamento della medesima».

Testo integrale della sentenza

02/08/2017 - Direttiva (UE) 2017/1371 - frode - interessi finanziari dell'UE

La direttiva stabilisce – ex art. 83 del TFUE – norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di rafforzare la protezione contro i reati che ledono tali interessi. Come si legge al considerando n. 1, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma qualsiasi misura che incida (o che minacci di incidere) negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri, nella misura in cui è di interesse per le politiche dell’Unione. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 6 luglio 2019.

Testo integrale della direttiva

02/08/2017 - Sentenze della Corte di giustizia del 26 luglio 2017 - Regolamento Dublino III

Le due sentenze chiariscono che la nozione di «attraversamento irregolare di una frontiera» prevista dal Regolamento Dublino III ricomprende anche la situazione in cui uno Stato membro ammetta nel proprio territorio cittadini di un paese non UE invocando ragioni umanitarie e derogando ai requisiti di ingresso in linea di principio imposti ai cittadini di paesi non UE: la circostanza che l’attraversamento della frontiera abbia avuto luogo in occasione dell’arrivo di un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi non UE intenzionati ad ottenere una protezione internazionale non è determinante. Di conseguenza, la Croazia è competente ad esaminare le domande di protezione internazionale delle persone che hanno attraversato in massa la sua frontiera in occasione della crisi migratoria del 2015-2016.

Testo integrale della sentenza C-490/16 e della sentenza C-646/16

02/07/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 2017 - mandato d'arresto europeo

La sentenza concerne l’interpretazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Le questioni pregiudiziali vertono sulla conformità, rispetto alla decisione quadro 2002/584, di una normativa nazionale non più in vigore a seguito della sua abrogazione e della sua sostituzione con misure nazionali volte all’attuazione della decisione quadro 2008/909.

Testo integrale della sentenza

02/07/2017 - Sentenza della Corte di giustizia dell'8 giugno 2017 - minore - trasferimento

La Corte si pronuncia nuovamente sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 affermando che «nel caso in cui un minore è nato ed ha soggiornato ininterrottamente con sua madre per diversi mesi, conformemente alla volontà comune dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello in cui questi ultimi avevano la loro residenza abituale prima della sua nascita,[…]  il diniego della madre di far ritorno in questo stesso Stato membro in compagnia del minore non può essere considerato come un «illecito trasferimento o mancato ritorno» del minore, ai sensi di detto articolo 11, paragrafo 1».

Testo integrale della sentenza

02/07/2017 - Sentenza della Corte di giustizia dell'8 giugno 2017 - trascrizione del nome

L’articolo 21 TFUE osta a che le autorità di uno stato membro rifiutino di riconoscere e di trascrivere nel registro dello stato civile il nome, corrispondente peraltro a quello di nascita, legalmente (ri-)ottenuto da un cittadino di tale Stato membro in un altro Stato membro, di cui egli parimenti possieda la cittadinanza, sulla base di una disposizione del diritto nazionale che subordini la trascrivibilità alla condizione che tale nome sia stato acquisito durante un periodo di residenza abituale nell’altro Stato membro interessato; tanto, hanno precisato i Giudici di Lussemburgo, a meno che il diritto nazionale non contempli altre disposizioni che consentano di ottenere il riconoscimento di detto nome (così come invero è stato segnalato, nel caso di specie, dal governo tedesco, sulla base di una norma ispirata dall’esigenza di eliminare una divergenza di cognomi in relazione ai cittadini tedeschi aventi doppia cittadinanza).

Testo integrale della sentenza

02/06/2017 - Decisione del Consiglio del 17 maggio 2017 - violenza nei confronti delle donne

Viene autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale.

Testo integrale della decisione

02/06/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 14 maggio 2017 - litispendenza

La Corte di giustizia precisa che secondo gli articoli 27, paragrafo 1, e 30, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, in caso di litispendenza, «la data di avvio di un procedimento volto a ottenere una misura istruttoria prima del processo non può costituire la data in cui “è considerato adito” il giudice chiamato a statuire su una domanda nel merito, presentata nello stesso Stato membro».

Testo integrale della sentenza

02/06/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 10 maggio 2017- cittadinanza europea - superiore interesse del minore

Ai fini della valutazione della privazione del “godimento effettivo del contenuto essenziale” dei diritti conferiti dall’art. 20 del TFUE ad un minore cittadino dell’UE, va effettuata una valutazione della relazione esistente tra il genitore cittadino di un paese terzo – del quale si discute sul riconoscimento di un diritto di soggiorno in uno Stato membro dell’UE – non essendo di per sé sufficiente la considerazione che l’altro genitore, cittadino dell’UE, sia realmente capace e disposto ad assumersi l’onere del minore. Infatti, siffatta deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del minore, dell’insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, dell’età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell’intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell’Unione sia con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest’ultimo comporterebbe per l’equilibrio del minore stesso.

Testo integrale della sentenza

02/05/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 4 aprile 2017 - sicurezza pubblica - visti

Nell’interpretare la direttiva 2004/114 in merito alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, la Corte afferma che le autorità nazionali dispongono di un ampio margine di valutazione dei fatti nel verificare, sulla base del complesso degli elementi rilevanti che caratterizzano la situazione del cittadino di un paese terzo, richiedente un visto per motivi di studio, se questi rappresenti una minaccia, anche soltanto potenziale, per la sicurezza pubblica. Esse possono, pertanto, nel caso di specie, per ragioni di sicurezza pubblica, rifiutarsi di rilasciare ad una cittadina iraniana laureata presso un’università colpita da misure restrittive un visto per motivi di studio in un settore delicato quale la sicurezza delle tecnologie dell’informazione.

Testo integrale della sentenza

01/04/2017 - Adozione della direttiva (UE) 2017/541 - terrorismo

La direttiva (UE) 2017/541 – che si basa sull’art. 83, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito dei reati di terrorismo, dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche nonché le misure di protezione, sostegno e assistenza per le vittime del terrorismo. Come si legge al sesto considerando, è opportuno che la definizione dei reati sopra menzionati “sia oggetto di un’ulteriore armonizzazione in tutti gli Stati membri per contemplare in modo più completo le condotte connesse, in particolare, ai combattenti terroristi stranieri e al finanziamento del terrorismo”.

Testo integrale della direttiva 

01/04/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2017 - comunicazione atti giudiziari ed extragiudiziari

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in ... [ Leggi tutto ]

01/04/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2017 - visti - asilo

Il codice comunitario dei visti, di cui al regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, non risulta applicabile all’ipo... [ Leggi tutto ]

02/03/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2017 - obbligazioni alimentari

La Corte stabilisce che in virtù dell’art. 41, par. 1, del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari,  il creditore di alimenti, che ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato membro e desidera ottenere l’esecuzione in un altro Stato membro, può presentare la sua domanda direttamente all’autorità competente di quest’ultimo e non è obbligato a presentare la stessa tramite l’autorità centrale dello Stato membro dell’esecuzione. A tale scopo, gli Stati membri devono modificare le norme procedurali interne per garantire la piena efficacia del diritto garantito dalla suddetta norma.

Testo integrale della sentenza 

02/03/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 15 febbraio 2017 - obbligazioni alimentari

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che: «i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, qualora la residenza abituale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro». In tal caso, la competenza a pronunciarsi spetta ai giudici di quest’ultimo Stato membro.

Testo integrale della sentenza 

02/03/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2017 - diritto ad essere ascoltati - rifugiati

Il diritto di essere ascoltati, rilevante ai sensi della direttiva n. 83 del 2004 (relativa all'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) non esige, in linea di principio, che, qualora una normativa nazionale preveda due procedimenti distinti, l’uno successivo all’altro, per l’esame, rispettivamente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, il richiedente la protezione sussidiaria benefici del diritto ad un colloquio orale concernente la sua domanda e del diritto di chiamare testimoni o di procedere in contraddittorio al relativo esame nel corso di tale colloquio. È richiesta tuttavia agli Stati membri l’organizzazione di un colloquio orale qualora le circostanze specifiche del caso, ed in particolare gli elementi concreti di cui l’autorità competente disponga all’uopo oppure la situazione personale o generale riguardante il merito della domanda, rendano necessario tale colloquio al fine di esaminare con piena cognizione di causa la richiesta, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio.

Testo integrale della sentenza 

02/02/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2017 - asilo - terrorismo

L’esclusione dello status di rifugiato prevista dalla direttiva 2004/83/CE non è limitata agli autori diretti di atti di terrorismo, ma può anche estendersi a soggetti che svolgono attività di reclutamento, organizzazione, trasporto o equipaggiamento a favore di individui che si recano in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o di cui hanno la cittadinanza allo scopo, segnatamente, di commettere, organizzare o preparare atti di terrorismo. Ai fini della valutazione individuale dei fatti operata dagli Stati membri, particolare rilievo deve essere accordato alla circostanza che la persona sia stata condannata dai giudici di uno Stato membro per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, al pari dell’accertamento che detta persona era membro dirigente di tale gruppo, senza che sia necessario stabilire che tale persona abbia essa stessa istigato la commissione di un atto di terrorismo o che vi abbia altrimenti concorso.

Testo integrale della sentenza

02/02/2017 - Sentenza della Corte di giustizia dell'11 gennaio 2017 - pene detentive

Le disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI inerente al reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure pr... [ Leggi tutto ]

02/02/2017 - Corte di giustizia, sentenza del 25 gennaio 2017 - mandato di arresto europeo

La Corte di giustizia precisa che il paragrafo 3 dell’art. 23 della decisione quadro 2002/584/GAI “deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente concordano una nuova data di consegna in forza di tale disposizione, qualora la consegna del ricercato, entro un termine di dieci giorni successivi a una prima nuova data di consegna concordata in applicazione della disposizione in parola, sia impedita dalla resistenza ripetutamente opposta dal medesimo, sempreché, a causa di circostanze eccezionali, non fosse possibile, per tali autorità, prevedere siffatta resistenza e non fosse possibile evitarne le conseguenze, malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Testo integrale della sentenza

03/01/2017 - "Diritto europeo e ordinamento italiano" - Prima edizione del Corso di perfezionamento post lauream (scadenza iscrizioni: 20 gennaio 2017)

     

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02/01/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2016 - libera circolazione - figlio di lavoratore transfrontaliero

La Corte ha precisato che le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori ammettono, in qualità di «figlio di un lavoratore frontaliero», al beneficio dei vantaggi sociali come il finanziamento degli studi, non solo chi abbia un legame di filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore medesimo, laddove sia proprio quest’ultimo a provvedere al suo mantenimento. La valutazione sulla ricorrenza o meno di tale requisito, corrispondente ad una situazione di fatto, spetta secondo la Corte all’amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali, «senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a quantificarne l’entità in modo preciso».

Testo integrale della sentenza

02/01/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016 - competenza giurisdizionale - azione risarcitoria

Al fine di attribuire la competenza giurisdizionale - conferita ai sensi dell’art. 5, punto 3 del regolamento (CE) n. 44/2001 - a conoscere di un’azione risarcitoria promossa per violazione del divieto di vendita al di fuori di una rete di distribuzione selettiva, su siti Internet operanti in diversi Stati membri, si deve considerare come luogo in cui il danno si è prodotto il territorio dello Stato membro che protegge detto divieto di vendita mediante l’azione, territorio nel quale l’attore asserisce di aver sofferto una riduzione delle proprie vendite.

Testo integrale della sentenza 

02/01/2017 - Sentenza della Corte di giustizia del 14 dicembre 2016 - libera circolazione - sussidi economici

La Corte ha chiarito, in via pregiudiziale, che la corretta interpretazione degli articoli 45 TFUE e 7, par. 2, reg. n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, osti all’applicazione della normativa di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale, la quale, al fine di promuovere l’incremento della percentuale di residenti che siano titolari di un diploma d’istruzione superiore, subordini la concessione di un sussidio economico destinato a favorire il compimento di tali studi da parte degli studenti non residenti al requisito che, alla data della domanda, almeno uno dei genitori abbia lavorato in tale Stato membro per un periodo minimo ed ininterrotto di cinque anni, non prevedendo tuttavia un siffatto requisito a carico degli studenti residenti nel territorio del detto Stato membro.

Testo integrale della sentenza

03/12/2016 - Sentenze della Corte di giustizia del 10 novembre 2016 - "autorità giudiziaria" - mandato di arresto europeo

La Corte di giustizia chiarisce che la nozione di “autorità giudiziaria”, di cui all’articolo 6, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo  è una nozione autonoma del diritto dell’UE. Siffatta disposizione deve essere interpretata nel senso che osta a che un organo del potere esecutivo (nel caso di specie il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania) sia designato come “autorità giudiziaria emittente”; inoltre, un servizio di polizia, come il Rikspolisstyrelsen (direzione generale della polizia nazionale, Svezia), non rientra nella nozione di «autorità giudiziaria emittente»,  cosicché il mandato d’arresto europeo da essi emessi ai fini dell’esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una «decisione giudiziaria»” ex art. 1, par. 1, della stessa decisione quadro.

Testo integrale delle sentenze relative alle cause C-477/16 PPU e C-452/16 PPU

 

03/12/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 2016 - donazione - competenza

L’azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante non rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato, prevista all’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, bensì nella competenza speciale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), dello stesso.

Testo integrale della sentenza

03/11/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 27 ottobre 2016

La Corte di giustizia è stata chiamata a risolvere, ex art. 267 del TFUE, il quesito pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione degli articoli 3 e 6 della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Testo integrale della sentenza

03/11/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 27 ottobre 2016

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 si applica «in presenza di un ricorso in materia di tutela dei minori presentato dalla competente autorità di uno Stato membro e avente ad oggetto l’adozione di misure relative alla responsabilità genitoriale qualora la dichiarazione di competenza di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro necessiti dell’avvio, da parte di un’autorità di tale altro Stato membro, ai sensi del suo diritto interno e alla luce di circostanze di fatto eventualmente diverse, di un procedimento distinto da quello avviato nel primo Stato membro.

Testo integrale della sentenza

03/11/2016 - Sentenza della Corte di giustizia dell'11 ottobre 2016

In accoglimento del ricorso sollevato dalla Commissione europea, la Repubblica italiana è stata dichiarata inadempiente rispetto all’obbligo in capo ad essa incombente in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio.

Testo integrale della sentenza

03/10/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016 - estradizione - cittadinanza europea

Lo Stato membro al quale venga richiesta, da parte di uno Stato terzo con il quale esso abbia concluso uno specifico accordo a tal fine, l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, ha l’obbligo di informare lo Stato membro del quale il predetto soggetto sia cittadino e, se del caso, su domanda di tale Stato membro, di consegnargli il cittadino in questione, conformemente alle disposizioni della decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo, purché tuttavia detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi al di fuori del territorio nazionale. Inoltre, secondo la Corte, di fronte a tali fattispecie, lo Stato membro richiesto deve verificare che l’estradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui all’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, senza che sia sufficiente al riguardo la sottoscrizione, da parte del Paese terzo, di dichiarazioni ovvero di trattati internazionali che garantiscano, in linea di principio, il rispetto dei diritti fondamentali.

Testo integrale della sentenza

03/10/2016 - Sentenze della Corte di giustizia del 13 settembre 2016 - cittadinanza europea

Le autorità nazionali non possono negare un permesso di soggiorno, automaticamente, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, che è a suo carico e con cui risiede nello Stato membro ospitante, atteso il contrasto con l’articolo 21 del TFUE e con la direttiva 2004/38/CE. La Corte ravvisa altresì un contrasto con l’art. 20 del TFUE qualora il diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il territorio dell’Unione europea.

Testo integrale della sentenze relative alle cause C‑165/14 e C-304/14

01/08/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 7 luglio 2016 - preclusione

La nozione di impugnazione, di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 va interpretata nel senso che «essa include anche la richiesta di rimuovere la preclusione, quando il termine per presentare un ricorso ordinario sia scaduto». L’articolo 19, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale «esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative al regime delle richieste di rimozione della preclusione, nel caso in cui il termine di ammissibilità per la presentazione di tali domande, quale specificato nella comunicazione di uno Stato membro a cui la citata disposizione si riferisce, sia scaduto».

Testo integrale della sentenza 

 

01/08/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016 - nozione di relazioni commerciali stabilite da tempo

Il concetto di «relazioni commerciali stabilite da tempo» ex art. 5, punto 1, lett. b) del regolamento n. 44/2001 devono essere qualificate come «contratti di “compravendita di beni” se l’obbligazione caratteristica del contratto consiste nella consegna di un bene, oppure come contratto di “prestazione di servizi” se tale obbligazione consiste nella fornitura di servizi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare». Inoltre, secondo il dettato del successivo punto 3 dello stesso articolo, «un’azione di risarcimento fondata su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo non rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi qualora tra le parti esistesse una relazione contrattuale tacita». Quest’ultima dovrà essere verificata dal giudice di rinvio «sulla base di un insieme di elementi concordanti, tra i quali figurano, in particolare, l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede tra le parti, la regolarità delle transazioni e la loro evoluzione nel tempo espressa in quantità e in valore, gli eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, nonché la corrispondenza intercorsa».

Testo integrale della sentenza

04/07/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 9 giugno 2016 - interpretazione e traduzione - procedimento speciale nazionale

La Corte di giustizia precisa che la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, non si applica ad un procedimento speciale nazionale con il quale il giudice di uno Stato membro riconosce una decisione giudiziaria definitiva pronunciata da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro che ha condannato una persona per la commissione di un reato. A tal proposito, la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, nonché la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), devono essere interpretate nel senso che ostano all’attuazione di una normativa nazionale che istituisce un siffatto procedimento speciale.

Testo integrale della sentenza

03/07/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2016 - competenza giurisdizionale - luogo dove è sorto il danno

Alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, la Corte di giustizia afferma che in caso di danno consistente esclusivamente in una perdita economica realizzatasi direttamente sul conto bancario dell’attore e direttamente derivante da un atto illecito commesso in un altro Stato membro, il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non può considerarsi il luogo situato in uno Stato membro nel quale è sorto il danno. Inoltre, nel verificare la competenza giurisdizionale, il giudice adito deve «valutare tutti gli elementi a sua disposizione, comprese, eventualmente, le contestazioni sollevate dal convenuto».

Testo integrale della sentenza

03/07/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2016 - cittadini europei - discriminazione

Nel respingere il ricorso della Commissione europea, la Corte ritiene che legittimamente il Regno Unito possa imporre il requisito della regolarità del soggiorno, ulteriore rispetto al solo requisito della residenza abituale previsto dal regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale al fine di conferire ai cittadini di altri Stati membri assegni familiari e crediti d’imposta per i figli a carico. Nonostante tale condizione possa essere considerata quale discriminazione indiretta, tale interpretazione appare giustificata dalla necessità di proteggere le finanze dello Stato membro ospitante.

Testo integrale della sentenza

02/06/2016 - Direttiva del 27 aprile 2016 - protezione dati personali

La direttiva (UE) 2016/680 mira ad assicurare un livello uniforme ed elevato di protezione dei dati personali delle persone fisiche e facilitare lo scambio di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Si segnala, inoltre, che tale direttiva è strettamente correlata al regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamnto dei dati personali, nonché della libera circolazione dei dati. 

Testo integrale della direttiva

02/06/2016 - Direttiva dell'11 maggio 2016 - garanzie procedurali - minori indagati o imputati

La direttiva 2016/800, adottata l'11 maggio 2016, persegue l’obiettivo di stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati ... [ Leggi tutto ]

02/06/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 25 maggio 2016 - equo processo - ordine pubblico

L’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dispone che «il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza emessa senza che un terzo - i cui diritti possano essere pregiudicati - sia stato ascoltato, non possono essere considerati come manifestamente contrari all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto e al diritto a un equo processo ai sensi di tali disposizioni, nei limiti in cui è possibile a tale terzo far valere i propri diritti dinanzi a detto giudice».

Testo integrale della sentenza

02/05/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016 - mandato di arresto -sovraffollamento carcercario

Con la sentenza del 5 aprile 2016, la Corte di giustizia è stata chiamata a risolvere, ex art. 267 del TFUE, il quesito pregiudiziale avente ad... [ Leggi tutto ]

02/05/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 21 aprile 2016 - procedimento di insolvenza

La Corte chiarisce che in un procedimento per insolvenza, il giudice d’ufficio può esaminare la natura eventualmente abusiva di clausole ... [ Leggi tutto ]

02/05/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 21 aprile 2016 - ricongiungimento familiare

È compatibile con la direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, la normativa di uno Stato membro che consente di ... [ Leggi tutto ]

02/04/2016 - Sentenza della Corte di giustizia dell'1 marzo 2016 - protezione sussidaria

la Corte ha sancito che la corretta interpretazione degli articoli 29 e 33 della direttiva 2011/95 osti a che al beneficiario dello status di pro... [ Leggi tutto ]

02/04/2016 - Direttiva del 9 marzo 2016 - garanzie procedurali

La direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali costituisce la prima concretizzazione di una serie di misure previste dalla Commissione europea nel novembre 2013 al fine di rafforzare ulteriormente le garanzie delle persone indagate o imputate nei procedimenti penali. Oltre a rafforzare taluni aspetti del principio della presunzione di innocenza, la direttiva de qua disciplina, altresì, il diritto al silenzio, il diritto di non auto-incriminarsi e, infine, il diritto di presenziare al processo.

Testo integrale della sentenza

02/04/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2016 - ingiunzione di pagamento europea

Il regolamento (CE) n. 44/2001 prevede che le questioni relative alla competenza internazionale dei giudici dello Stato membro d’origine dell’ingiunzione di pagamento europea siano decise garantendo «l’effetto utile delle disposizioni di tale regolamento e i diritti della difesa, indipendentemente dal fatto che il giudice che si pronuncia su tale questione sia il giudice del rinvio o un giudice da quest’ultimo designato in quanto giudice competente territorialmente e ratione materiae a conoscere di un credito quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi del procedimento civile ordinario».

Testo integrale della sentenza

02/03/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 15 febbraio 2016 - trattenimento richiedenti protezione internazionale

La Corte ritiene valida la norma che prevede la possibilità di trattenimento di richiedenti protezione internazionale (articolo 8 paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33/UE, che fissa anche i limiti entro cui procedere al trattenimento, alla luce degli articoli 6 e 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Testo integrale della sentenza 

 

02/03/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 25 febbraio 2016 - parità cittadini europei - prestazioni assistenziali

Consolidando l’orientamento fatto proprio nella pronuncia Dano (11 novembre 2014), la Corte ritiene che non sia in contrasto con il principio della parità di trattamento tra cittadini dell'UE la normativa di uno Stato membro in forza della quale i cittadini di un diverso Stato dell’Unione che non godano del diritto di soggiorno, siano esclusi dai benefici di prestazioni assistenziali, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato ospitante.

Testo integrale della sentenza 

 

02/03/2016 - Regolamenti n. 94 e 95 del 20 gennaio 2016 - abrogazione atti cooperazione penale

Con i 2 Regolamenti, le Istituzioni europee abrogano una serie di atti concernenti il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, anche facenti parte dell'acquis di Schengen

Testo integrale del Regolamento (UE) 2016/94

Testo integrale del Regolamento (UE) 2016/95 

02/02/2016 - Proposta di direttiva del 19 gennaio 2016 - sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziari

Nel modificare la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, la proposta di direttiva persegue l’obiettivo di migliorare l’attuale sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS). In particolare, essa intende completare il sistema previgente attraverso lo scambio di informazioni sulle condanne penali anche relativamente ai cittadini di Paesi terzi.

Testo integrale della proposta

02/02/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2016 - responsabilità civile - autoveicoli

L’articolo 14, lettera b), della direttiva 2009/103/CE, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, non contiene norme di conflitto speciali atte a determinare la legge applicabile all’azione di regresso tra assicuratori, mentre trovano applicazione i regolamenti (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), e (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).

Testo integrale della sentenza 

02/02/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2016 - competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

L’ambito di applicazione dell’articolo 6, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si estende ad un’azione proposta da un terzo nei confronti del convenuto contro cui è esercitata l’azione principale e avente ad oggetto una domanda strettamente collegata a detta azione, a condizione che essa non abbia il solo scopo di distogliere detto convenuto dal suo giudice naturale.

Testo integrale della sentenza

03/01/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 23 dicembre 2015 - regolamento 44/2001 - contratti

L’articolo 15, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, può essere applicato a un contratto, stipulato tra un consumatore e un professionista, che non rientra in quanto tale nell’ambito dell’attività commerciale o professionale «diretta» ma che presenta un collegamento stretto con un contratto precedentemente stipulato dalle medesime parti nel contesto di un’attività siffatta. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza degli elementi costitutivi di tale collegamento, in particolare l’identità, in diritto o in fatto, delle parti di questi due contratti, l’identità dell’obiettivo economico perseguito vertente sullo stesso oggetto concreto e la complementarità del secondo contratto rispetto al primo.

Testo integrale della sentenza

03/01/2016 - Regolamento 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio - CEPOL

Il Regolamento  reca disposizioni sull’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio. Tale agenzia persegue l’obiettivo di contribuire alla formazione degli alti funzionari e ufficiali di polizia degli Stati membri dell’Unione e di facilitare la cooperazione tra le forze di polizia nazionali organizzando e coordinando attività di formazione su tematiche di polizia con una dimensione europea, quali – esemplificativamente – l’antiterrorismo, il traffico di droga, la criminalità informatica e la frode.

Testo integrale del Regolamento

03/01/2016 - Sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2015 - domanda di asilo - procedure

Non è in contrasto con l’ordinamento europeo (in particolare, con la direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, letto alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) la normativa nazionale che non conferisce un effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata.

Testo integrale della sentenza

02/12/2015 - Sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2015 - nozione di atto extragiudiziale

La nozione di “atto extragiudiziale” (ex articolo 16 del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale) comprende non solo gli atti redatti o certificati da un’autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, ma anche gli atti privati la cui formale trasmissione al loro destinatario residente all’estero è necessaria per l’esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale. Inoltre, qualora le condizioni di applicazione di tale articolo siano soddisfatte, non occorre verificare caso per caso che la notificazione o la comunicazione di un atto extragiudiziale abbia un’incidenza transfrontaliera e sia necessaria al buon funzionamento del mercato interno.

Testo integrale della sentenza

02/12/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2015 - affidamento di minore - riconoscimento delle decisioni

Sulla base dell’articolo 23, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in mancanza di una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale e tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il giudice di uno Stato membro non può negare il riconoscimento della decisione di un giudice di un altro Stato membro che abbia statuito sull’affidamento di tale minore.

Testo integrale della sentenza

03/11/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 2015 -interpretazione, traduzione e informazione nei procedimenti penali

La direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, non osta ad una normativa nazionale che non consenta alla persona, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna, di proporre opposizione per iscritto in una lingua diversa da quella del procedimento, sebbene tale persona non padroneggi quest’ultima lingua, salvo che le autorità competenti non ritengano che detta opposizione costituisca un documento fondamentale (art. 3, par. 3). Inoltre, la direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali,  non osta ad una normativa nazionale di un Paese UE, la quale imponga all’imputato non residente in tale Stato membro di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, purché tale persona benefici effettivamente dell’intero termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso.

Testo integrale della sentenza

03/11/2015 - Sentenza della Corte di giustizia dell' 1 ottobre 2015 - stranieri - reingresso irregolare

La direttiva rimpatri (2008/115) non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che preveda l’irrogazione di una pena detentiva nei riguardi di cittadino di Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, laddove tale soggetto, dopo essere ritornato nel proprio Paese d’origine in ottemperanza ad un’anteriore procedura di rimpatrio, rientri irregolarmente nel territorio del suddetto Stato trasgredendo il divieto di ingresso oppostogli.

Testo integrale della sentenza

03/11/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015 - divisione dell'eredità

L’approvazione di un accordo di divisione dell’eredità concluso dal curatore dei figli minori costituisce una misura relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2201/2003.

Testo integrale della sentenza

02/10/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2015 - Europol

La Corte di giustizia ha respinto il ricorso con il quale il Parlamento europeo ha chiesto l’annullamento della decisione di esecuzione 2014/269/UE del Consiglio, del 6 maggio 2014, che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l’elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi.

Testo integrale della sentenza

 

02/10/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 settembre 2015 - notificazioni

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale impone all’organo ricevente di informare il destinatario del suo diritto di rifiutare la ricezione dell’atto utilizzando sistematicamente il modulo standard. La circostanza che tale organo non abbia allegato tale modulo costituisce non un motivo di nullità della procedura, ma un’omissione che deve essere regolarizzata.

Testo integrale della sentenza

02/10/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2015 - prestazioni sociali - parità di trattamento

La normativa nazionale che escluda dal beneficio di talune “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo”, le quali sono anche costitutive di una “prestazione di assistenza sociale” i cittadini di altri Stati membri aventi lo status di persone in cerca di lavoro, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro in questione che si trovano nella medesima situazione, non viola il principio della parità di trattamento affermato nella direttiva 2004/38/CE.

Testo integrale della sentenza

03/08/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015 - mandato di arresto europeo

La Corte precisa i poteri di cui dispone il giudice (nazionale) in caso di decorso dei termini per l’adozione di una decisione sull’esecuz... [ Leggi tutto ]

03/08/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015 - obbligazioni alimentari

L’art. 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari dispone che «la domanda relativa alle obbligazioni alim... [ Leggi tutto ]

03/08/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 2015 - ricongiungimento familiare

Le misure di integrazione, imposte dalle autorità nazionali ai familiari di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti ai fini del rico... [ Leggi tutto ]

02/07/2015 - Sentenza della Corte di giustizia dell'11 giugno 2015 - straniero irregolare

Risultano contrarie alla cd. “direttiva rimpatri” le prassi nazionali in forza delle quali  lo straniero irregolare possa essere cons... [ Leggi tutto ]

02/07/2015 - Sentenza del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 - procedure di insolvenza

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2015 il Regolamento (UE) 2015/848 del parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di inso... [ Leggi tutto ]

02/07/2015 - Sentenza della Corte di giustizia dell'11 giugno 2015 - procedimenti di insolvenza

Secondo gli artt. 3, par. 2 e 27 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo ai procedimenti d’insolvenza i giu... [ Leggi tutto ]

01/06/2015 - Comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 - Agenda europea sulla migrazione

Sul presupposto di operare per fronteggiare la tragedia delle migliaia di migranti che rischiano la vita per attraversare il Mediterraneo, la Commissi... [ Leggi tutto ]

01/06/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 21 maggio 2015 - accettazione mediante "clic" - contratto di vendita

L’articolo 23, par. 2, del regolamento (CE) n. 44/2001, va interpretato nel senso che «la procedura di accettazione mediante “c... [ Leggi tutto ]

01/06/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 21 maggio 2015 - regolamento Bruxelles I - risarcimento danni

La Corte di Lussemburgo afferma l’applicabilità dell’art. 6, punto 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I) ad un’azio... [ Leggi tutto ]

02/05/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2015 - soggiorno irregolare

La Corte considera non compatibile con la direttiva 2008/115/CE (cd. ‘direttiva rimpatri’) la normativa statale che imponga, in caso di so... [ Leggi tutto ]

02/05/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2015 - 'comunitarizzazione' dell'ex-terzo pilastro

Il Parlamento europeo ottiene l’annullamento, rispettivamente, della decisione 2013/129/UE, che sottopone a misure di controllo la 4‑metilanfeta... [ Leggi tutto ]

02/05/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2015 - azione revocatoria

Le regole di forma che presiedono all’esercizio di un’azione revocatoria sono determinate - ai fini dell’applicazione dell’art... [ Leggi tutto ]

01/04/2015 - Proposta di decisione del Consiglio dell'UE del 2 marzo 2015 - manipolazione competizioni sportive

La proposta di decisione concerne la firma, a nome dell’Unione europea, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione delle... [ Leggi tutto ]

01/04/2015 - Comunicazione della Commissione europea del 28 marzo 2015 - rimpatrio - immigrati irregolari

La Commissione europea fa il punto sulla politica dell’UE su rimpatrio dei migranti in situazione di irregolari, evidenziando gli sviluppi legat... [ Leggi tutto ]

02/03/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2015 - status di rifugiato - rifiuto prestazione servizio militare

La Corte di giustizia precisa la portata dell’articolo 9 della direttiva 2004/38/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini d... [ Leggi tutto ]

02/03/2015 - D.Lgs.11 febbraio 2015, n. 9 - recepimento della direttiva sull'ordine di protezione europeo

Il D.Lgs. recepisce la Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo... [ Leggi tutto ]

02/03/2015 - Modifiche al Regolamento (CE) n. 4/2009 - obbligazioni alimentari

Attraverso il regolamento di esecuzione (UE) 2015/228 la Commissione modifica gli allegati da I a VII del regolamento (CE) n. 4/2009, tenendo conto de... [ Leggi tutto ]

02/02/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 9 gennaio 2015 - competenza per le domande di ritorno o di custodia di un minore

L'articolo 11, parr. 7 e 8, del regolamento (CE) n. 2201/2003 non impedisce che uno Stato membro affidi ad un Tribunale specializzato la competenza pe... [ Leggi tutto ]

02/02/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 22 gennaio 2015 - competenza - lesione diritti d'autore

L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 va interpretato nel senso che "nel caso di un'asserita lesione ai diritti d'autore garantiti da... [ Leggi tutto ]

03/01/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2014 - rimpatrio - ricorso effettivo

L'effettività del ricorso proposto avverso una decisione di rimpatrio, la cui esecuzione possa esporre il cittadino di un paese terzo ad un ris... [ Leggi tutto ]

03/01/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2014- asilo - assistenza sociale e sanitaria

Gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere l'assistenza sociale e sanitaria a coloro i quali non siano beneficiari dello status di rifugiato o pro... [ Leggi tutto ]

03/01/2015 - Sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2014-concentrazione delle competenze giurisdizionali

L'articolo 3, lett. b) del Regolamento(CE) n.4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicaile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisio... [ Leggi tutto ]

02/12/2014 - Sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2014 - libera circolazione - prestazioni sociali

I cittadini dell'UE economicamente inattivi che si rechino in un altro Stato membro (ai sensi della direttiva 2004/38/CE) all'unico scopo di beneficia... [ Leggi tutto ]

02/12/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 5 novembre 2014 - diritto al contraddittorio - rimpatrio stranieri

Le autorità nazionali, qualora intendano adottare contestualmente una decisione che constata il soggiorno irregolare e una decisione di rimpatr... [ Leggi tutto ]

02/12/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 2014 - responsabilità genitoriale - interesse superiore del minore

Limitare la proroga di competenza giurisdizionale ex art. 12, par. 3, del Regolamento n. 2201/2003, ai casi in cui il procedimeto in materia di respon... [ Leggi tutto ]

03/11/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2014 - competenza in materia di responsabilità genitoriale

La competenza in materia di responsabilità genitoriale prorogata favore di un giudice di uno Stato membro, investito del procedimento di concer... [ Leggi tutto ]

03/11/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2014 - obbligazioni contrattuali

La Corte di giustizia fissa i criteri che il giudice nazionale deve seguire al fine di individuare la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali... [ Leggi tutto ]

03/11/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 9 ottobre 2014 - mancato rientro del minore e nozione di "residenza abituale"

Il mancato rientro del minore, condotto in un diverso Stato membro dell'UE in virtù di una decisione giudiziaria temporaneamente esecutiva e ri... [ Leggi tutto ]

02/10/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2014 - soggiorno stranieri per motivi di studio

L'articolo 12 della direttiva n. 114 del 2004 relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alu... [ Leggi tutto ]

02/10/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2014 - ingiunzione di pagamento europea

Se l'ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006, i procedimenti previst... [ Leggi tutto ]

02/10/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2014 - procedure secondarie di insolvenza

La messa in liquidazione di una società in uno Stato membro diverso da quello in cui vi è la sede legale non esclude l'apertura di una procedura secon... [ Leggi tutto ]

29/07/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2014 - trattenimento di immigrati ai fini dell'allontanamento

Un cittadino di paese terzo, in stato di trattenimento ai fini dell'allontanamento, non può essere ospitato in un istituto penitenziario insieme ai de... [ Leggi tutto ]

29/07/2014 - D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101 - diritto all'informazione nei procedimenti penali

Il 16 agosto 2014 entreranno in vigore le modifiche ed integrazioni al codice di procedura penale e le altre disposizioni previste dal D.Lgs. che dà a... [ Leggi tutto ]

29/07/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2014 - qualifica di avvocato acquisita in un altro Stato membro dell'UE

Non costituisce "pratica abusiva" il fatto che il cittadino di uno Stato membro dell'UE si rechi in un altro Stato UE al fine di acquisire la qualific... [ Leggi tutto ]

01/07/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2014 – direttiva 2008/115/CE – trattenimento immigrati irregolari - diritti fondamentali

Le decisioni delle autorità nazionali vertenti sul seguito da riservare al trattenimento degli immigrati irregolari devono essere redatte in forma scr... [ Leggi tutto ]

01/07/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2014 – ne bis in idem - articolo 54 CAAS (Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen)

Rientra nella nozione di "sentenza definitiva" la decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato membro contraente in cui è stata emessa, a ... [ Leggi tutto ]

01/07/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2014 – cooperazione giudiziaria in materia civile – regolamento n. 44/2001

La Corte si pronuncia sul radicamento della competenza giurisdizionale a conoscere di un'azione per responsabilità in ipotesi di pubblicità comparativ... [ Leggi tutto ]

03/06/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 27 maggio 2014 - ne bis in idem

La Corte di giustizia si pronuncia sulla compatibilità dell'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 1985 (CAAS) e, ... [ Leggi tutto ]

03/06/2014 - Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 - ordine europeo di indagine penale - acquisizione delle prove

Attraverso la direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale (OEI), l'Unione europea persegue l'obiettivo di dare una nuova impo... [ Leggi tutto ]

Scarica la direttiva

03/06/2014 - Sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2014 - status di rifugiato

Gli ordinamenti interni possono prevedere che le domande di "protezione sussidiaria" siano esaminate solo successivamente al rigetto di una richiesta ... [ Leggi tutto ]

02/05/2014 - Relazione della Commissione europea del 14.04.2014 - applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE

La relazione della Commissione europea rappresenta un valido strumento per comprendere i limiti di applicazione della Carta da parte delle giurisdizio... [ Leggi tutto ]

Scarica la relazione
allegato alla relazione-parte 1
allegato alla relazione-parte 2

02/05/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 3 aprile 2014 - danno ai diritti patrimoniali d'autore

In caso di pluralità di autori presunti di un asserito danno ai diritti patrimoniali d'autore tutelati nello Stato membro cui appartiene il giudice ad... [ Leggi tutto ]

02/05/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 3 aprile 2014 - controversie in materia di diritti reali immobiliari

Rientra nella categoria delle controversie "in materia di diritti reali immobiliari" (ai sensi dell'articolo 22, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2... [ Leggi tutto ]

10/04/2014 - Sentenze della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 12 marzo 2014 - ricongiungimenti familiari

Due sentenze della Grande Sezione della Corte di giustizia chiariscono le norme applicabili e le condizioni di concessione di un diritto di soggiorno derivato agli stranieri (cittadini di paesi terzi) che siano familiari di un cittadino dell'Unione europea.
Testo integrale della sentenza relativa alla causa C-456/12
Testo integrale della sentenza relativa alla causa C-457/12

10/04/2014 - Sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2014 - responsabilità civile

Le azioni di responsabilità civile - anche di natura extracontrattuale nel diritto nazionale - rientrano nella nozione di "materia contrattuale" ex art. 5, punto 1, lett. a) del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Ciò nell'ipotesi in cui il comportamento contestato può considerarsi un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, determinate tenuto conto dell'oggetto del contratto.
Testo integrale della sentenza

10/04/2014 - D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 32 - recepimento della direttiva europea sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Il D.Lgs., nel recepire la direttiva 2010/64/UE, introduce, inter alia, la distinzione tra interpreti e traduttori, l'obbligo di traduzione delle sentenze, l'onere dell'autorità giudiziaria di accertare la conoscenza della lingua italiana. In particolare, il decreto aggiunge un nuovo comma (4 bis) all'art. 104 c.p.p.; sostituisce l'attuale formulazione dell'art. 143 c.p.p. e modifica gli art.. 67 e 68 disp. att., nonché l'art. 5 lett. d) del Testo Unico in materia di giustizia.

Testo della direttiva 2010/64/UE
Testo del D.Lgs. 32/2014

La Corte di Appello di Salerno applica il CAF (Common Assessment Framework) alla propria organizzazione come strumento di miglioramento continuo.

La Corte di Appello di Salerno, primo ufficio giudiziario europeo, a seguito della autovalutazione del GAV (Gruppo di autovalutazione) coordinata da Raffaele Mea, ha conseguito la certificazione europea di qualità e la "Label" di Effective Caf User da parte di EIPA (Istituto Europeo della Pubblica Amministrazione), EUPAN (European Public Administration Network) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

BUONE PRASSI
(best practices)

Ufficio del processo e ragionevole durata: la Banca Dati Digitale Conciliativa (BDDC).