02/05/2018 -
Sentenza della Corte di giustizia del 19 aprile 2018 - rinuncia eredità-minori
La Corte ha precisato che nel caso in cui i genitori di un minore hanno presentato, per suo conto, una domanda di autorizzazione alla rinuncia di un’eredità dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, l’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/2003 va interpretato nel senso che: «il deposito effettuato congiuntamente dai genitori del minore dinanzi all’autorità giurisdizionale da loro scelta costituisce accettazione univoca di tale giudice da parte degli stessi; inoltre, la circostanza che la residenza del de cuius alla data del suo decesso, il suo patrimonio, oggetto della successione, e le passività dell’asse ereditario si trovassero nello Stato membro cui appartiene il giudice adito consente, in mancanza di elementi che dimostrino che la proroga di competenza rischierebbe di incidere negativamente sulla situazione del minore, di considerare che una siffatta proroga di competenza è conforme all’interesse superiore del minore».
Testo integrale della sentenza